Art. 6
                       Valutazione dei titoli
1.  Dopo  il trentesimo ed entro il sessantesimo giorno dalla data di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica Italiana
dell'avviso di cui all'art.5, ciascuna commissione tiene la sua prima
riunione,  nel  corso della quale provvede a predeterminare i criteri
di  massima  per  la  valutazione  dei  titoli dei candidati, tenendo
presente,   per   quanto   applicabili,   le   indicazioni  contenute
nell'art.2, commi 7 e 9 del D.P.R. 390/1998.
2.  La  valutazione  dei titoli, previa individuazione dei criteri ai
sensi  del  comma  precedente,  e' effettuata dopo la prova scritta e
prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
3.	Per   la   valutazione   dei   titoli,   la   commissione  dispone
complessivamente  di  30  punti.  I  titoli  valutabili ed i relativi
punteggi massimi attribuibili sono i seguenti:
a)  il  curriculum,  di  cui all'art. 4, comma 4, lettera a), massimo
punti   15.  Nell'ambito  del  curriculum,  costituiscono  titoli  da
valutare  specificamente  il  dottorato  di  ricerca,  l'attivita' di
ricerca  di  cui all'art.2, comma 2, lettera b), le pubblicazioni non
comprese nella successiva lettera b);
b)  le  pubblicazioni di cui all'art. 4, comma 4, lettera b), massimo
punti 15 con un massimo di punti 3 per ciascuna pubblicazione.