Art. 10.

                       Erogazione delle borse

    1.  Le  borse  di  studio  sono  conferite  per l'anno accademico
2000-2001  in  due  rate:  la  prima  all'atto del conferimento della
stessa,  la  seconda entro il 30 settembre dell'anno di presentazione
della domanda, previo accertamento dell'avvenuto superamento da parte
del  borsista del numero di esami previsti per ottenere la riconferma
all'anno  successivo.  Se  questa  condizione  non e' soddisfatta, lo
studente:  perde  il diritto alla riconferma per gli anni successivi;
la seconda rata non viene liquidata e l'amministrazione universitaria
avviera' un procedimento di revoca della borsa.
    2. Per gli anni accademici successivi, le borse saranno conferite
rispettando le modalita' e i tempi indicati al comma precedente.

                               Art. 11


                    Revoca delle borse di studio

    1.  Oltre  che  nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 5 e
dal  comma  1  dell'art. 10  le  borse  di  studio sono revocate, con
provvedimento rettorale trasmesso all'interessato, nei seguenti casi:
      in mancanza dei requisiti di merito previsti all'art. 8 e della
condizione economica richiesta;
      quando il beneficiano rinunci al proseguimento degli studi;
      quando  chiede  ed  ottiene  il  trasferimento  ad  altra  sede
universitaria;
      quando  chiede  ed  ottiene  passaggio ad altro corso di studio
presso l'Universita' di Catania.
    2.  La  revoca  della  borsa  di  studio  comporta  l'obbligo per
l'interessato  di  restituire  all'Universita'  le rate eventualmente
gia' riscosse per l'anno accademico di riferimento e la decadenza dal
diritto di esonero delle tasse e contributi per lo stesso anno.
      Catania, 10 luglio 2000
Il rettore: Latteri