Art. 10. Erogazione delle borse 1. Le borse di studio sono conferite per l'anno accademico 2000-2001 in due rate: la prima all'atto del conferimento della stessa, la seconda entro il 30 settembre dell'anno di presentazione della domanda, previo accertamento dell'avvenuto superamento da parte del borsista del numero di esami previsti per ottenere la riconferma all'anno successivo. Se questa condizione non e' soddisfatta, lo studente: perde il diritto alla riconferma per gli anni successivi; la seconda rata non viene liquidata e l'amministrazione universitaria avviera' un procedimento di revoca della borsa. 2. Per gli anni accademici successivi, le borse saranno conferite rispettando le modalita' e i tempi indicati al comma precedente. Art. 11 Revoca delle borse di studio 1. Oltre che nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 5 e dal comma 1 dell'art. 10 le borse di studio sono revocate, con provvedimento rettorale trasmesso all'interessato, nei seguenti casi: in mancanza dei requisiti di merito previsti all'art. 8 e della condizione economica richiesta; quando il beneficiano rinunci al proseguimento degli studi; quando chiede ed ottiene il trasferimento ad altra sede universitaria; quando chiede ed ottiene passaggio ad altro corso di studio presso l'Universita' di Catania. 2. La revoca della borsa di studio comporta l'obbligo per l'interessato di restituire all'Universita' le rate eventualmente gia' riscosse per l'anno accademico di riferimento e la decadenza dal diritto di esonero delle tasse e contributi per lo stesso anno. Catania, 10 luglio 2000 Il rettore: Latteri