Art. 7. Incompatibilita' con altre borse 1. Le borse di studio di cui al presente bando non possono essere cumulate ne' con quelle previste dall'art. 8 della legge n. 390/1991, (ad eccezione del servizio abitativo che puo' essere fruito a titolo oneroso e dei contributi per la partecipazione degli studenti universitari a programmi di studio che prevedono mobilita' internazionale), ne' con le borse di studio attribuite agli studenti stranieri dal Governo italiano o da altri enti ed organismi riconosciuti dal Governo italiano.