Art. 7.

                  Incompatibilita' con altre borse

    1. Le borse di studio di cui al presente bando non possono essere
cumulate ne' con quelle previste dall'art. 8 della legge n. 390/1991,
(ad  eccezione del servizio abitativo che puo' essere fruito a titolo
oneroso  e  dei  contributi  per  la  partecipazione  degli  studenti
universitari   a   programmi   di   studio  che  prevedono  mobilita'
internazionale),  ne' con le borse di studio attribuite agli studenti
stranieri   dal  Governo  italiano  o  da  altri  enti  ed  organismi
riconosciuti dal Governo italiano.