Art. 3.

             Durata e trattamento economico e normativo

    La  durata  dell'assegno  di  ricerca e' di due anni, rinnovabile
previo copertura finanziaria.
    L'importo  annuo  lordo dell'assegno di ricerca e' determinato in
L. 30.000.000 (euro 15.493,71), comprensivo degli oneri previdenziali
fissati  dall'art. 2,  comma 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995,
n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni ed e' assoggettato,
in  materia  fiscale, alle agevolazioni di cui all'art. 4 della legge
13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni ed integrazioni.
    L'importo dell'assegno e' erogato in rate mensili posticipate.