Art. 12. Costituzione del rapporto di lavoro L'assunzione in servizio dei vincitori del concorso e' subordinata al finanziamento della spesa destinata a consentire il pagamento degli emolumenti da attribuire e ad ogni altra disposizione vigente in materia di assunzioni. Previo accertamento del finanziamento di cui al precedente comma, i candidati dichiarati vincitori saranno assunti in prova, con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, nel profilo professionale di operatore tecnico, quinta qualifica funzionale dell'area funzionale tecnico-scientifica, con diritto al trattamento economico iniziale di cui al contratto collettivo nazionale dei dipendenti del comparto universita'. Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorsa la meta' del periodo di prova di cui al precedente comma, nel restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilita'; spetta altresi' al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.