Art. 12.

                 Costituzione del rapporto di lavoro

    L'assunzione   in   servizio   dei   vincitori  del  concorso  e'
subordinata  al  finanziamento  della spesa destinata a consentire il
pagamento degli emolumenti da attribuire e ad ogni altra disposizione
vigente in materia di assunzioni.
    Previo accertamento del finanziamento di cui al precedente comma,
i  candidati  dichiarati  vincitori  saranno  assunti  in  prova, con
contratto  individuale  di  lavoro a tempo indeterminato, nel profilo
professionale  di  operatore  tecnico,  quinta  qualifica  funzionale
dell'area  funzionale tecnico-scientifica, con diritto al trattamento
economico  iniziale  di  cui  al  contratto  collettivo nazionale dei
dipendenti del comparto universita'.
    Il  periodo  di  prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.
    Decorsa la meta' del periodo di prova di cui al precedente comma,
nel  restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto
in  qualsiasi  momento  senza  obbligo di preavviso ne' di indennita'
sostitutiva del preavviso.
    Il   recesso   opera   dal   momento   della  comunicazione  alla
controparte.
    Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
    Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto  da  una  delle parti, il dipendente si intende confermato in
servizio   e   gli   viene   riconosciuta   l'anzianita'  dal  giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
    In  caso  di  recesso  la  retribuzione  viene  corrisposta  fino
all'ultimo  giorno  di  effettivo  servizio  compresi  i  ratei della
tredicesima mensilita'; spetta altresi' al dipendente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.