Art. 5.

                      Commissione giudicatrice

    La  commissione  giudicatrice  e'  nominata  e  composta ai sensi
dell'art. 9  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 maggio
1994,  n. 487,  e  ai  sensi  dell'Ordinanza  per il reclutamento del
personale  amministrativo  tecnico  ausiliare bibliotecario approvata
nella  seduta del Consiglio d'amministrazione del 7 settembre 1999, e
successive modificazioni ed integrazioni.
    Dopo  le  prove scritte e prima della valutazione delle stesse la
commissione  procedera'  alla  valutazione  dei titoli presentati dai
candidati  partecipanti al concorso riservato. Ai titoli e' riservato
un  punteggio  complessivo  non superiore a 10/30. Il risultato della
valutazione  dei  titoli sara' reso noto mediante affissione all'Albo
dell'ufficio   concorsi   -   via   Ostiense,   169   -  Roma,  prima
dell'effettuazione delle prove orali.
    Sono  valutabili  i  titoli  di  studio  per l'accesso al profilo
professionale  messo  a  concorso,  nonche' le anzianita' di servizio
prestate  presso  le  Universita' e le Pubbliche amministrazioni, gli
incarichi  svolti  nell'ambito  di  detti  rapporti, le pubblicazioni
scientifiche, gli attestati di qualificazioni rilasciati a seguito di
frequenza  a  corsi  di  formazione  professionale  organizzati dalle
pubbliche amministrazioni.
    Per  le  modalita'  di  espletamento del concorso si osservano in
quanto   applicabili,  le  disposizioni  contenute  nel  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del
Presidente  della  Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e nell'Ordinanza
sopra citata.