Art. 5. Commissione giudicatrice La commissione giudicatrice e' nominata e composta ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e ai sensi dell'Ordinanza per il reclutamento del personale amministrativo tecnico ausiliare bibliotecario approvata nella seduta del Consiglio d'amministrazione del 7 settembre 1999, e successive modificazioni ed integrazioni. Dopo le prove scritte e prima della valutazione delle stesse la commissione procedera' alla valutazione dei titoli presentati dai candidati partecipanti al concorso riservato. Ai titoli e' riservato un punteggio complessivo non superiore a 10/30. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto mediante affissione all'Albo dell'ufficio concorsi - via Ostiense, 169 - Roma, prima dell'effettuazione delle prove orali. Sono valutabili i titoli di studio per l'accesso al profilo professionale messo a concorso, nonche' le anzianita' di servizio prestate presso le Universita' e le Pubbliche amministrazioni, gli incarichi svolti nell'ambito di detti rapporti, le pubblicazioni scientifiche, gli attestati di qualificazioni rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni. Per le modalita' di espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e nell'Ordinanza sopra citata.