Art. 6.

                    Graduatoria - Borse di studio

    I   candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria e fino alla concorrenza del numero di quattro posti messi
a  concorso.  In  caso  di  parita'  sara'  ammesso il candidato piu'
giovane  di eta'. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi
diritto   prima  dell'inizio  del  corso,  subentreranno  altrettanti
candidati  secondo  l'ordine  della  graduatoria.  In  caso  di utile
collocamento  in  piu'  graduatorie,  il  candidato dovra' esercitare
opzione per un solo corso di dottorato.
    Le borse di studio sono assegnate secondo l'ordine di graduatoria
ai  candidati  che  abbiano  riportato  una  votazione complessiva di
almeno  35/50.  A  parita'  di  merito  il  criterio di preferenza e'
costituito  dalla  condizione  economica  del  nucleo  familiare  del
candidato,  determinata  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  30 aprile  1997  in materia di diritto allo
studio.
    L'importo  della  borsa  di  studio  per la frequenza al corso di
dottorato  di ricerca e' pari a L. 20.450.000 annue e deve intendersi
al  lordo  degli oneri previdenziali a carico del borsista. La durata
dell'erogazione  della  borsa di studio e' pari all'intera durata del
corso.  La  borsa  di  studio  e'  corrisposta in sei rate bimestrali
posticipate.
    I  candidati  in  possesso  di  cittadinanza  diversa  da  quella
italiana,  che  non  risultino  vincitori  di  borsa  di studio, sono
ammessi in sovrannumero sino al massimo di due per ciascun dottorato,
previa verifica del requisito di idoneita'.