Art. 7.

    I  vincitori  del  concorso  devono prendere posto nella Scuola a
decorrere  dalla  data indicata nella comunicazione di cui all'ultimo
comma  del  precedente art. 6 e comunque entro il 15 gennaio 2001. In
caso contrario saranno considerati decaduti.
    Eventuali  differimenti  della data di inizio verranno consentiti
ai  vincitori  che dimostrino di dover soddisfare obblighi militari o
di trovarsi nelle condizioni previste per le lavoratrici madri (legge
30 dicembre 1971, n. 1204).
    Coloro che si trovino in servizio militare sono tenuti ad esibire
un  certificato  dell'autorita' militare, nel quale deve essere anche
indicata la data presumibile in cui avra' termine il servizio.
    Coloro  che  si  trovino  nelle  condizioni  previste dalla legge
30 dicembre   1971,   n. 1204,   sono   tenuti  ad  esibire  apposito
certificato  medico,  nel  quale  devono  essere  indicati  i periodi
presumibili di astensione previsti dalla legge medesima.
    Nei  due  casi suddetti l'attivita' di ricerca iniziera' entro il
decimo  giorno  dal  congedo  militare  o  dal termine del periodo di
puerperio.
    Per  il loro ingresso in Italia, i vincitori devono essere muniti
di  visto  per  motivi  di  studio,  rilasciato  dalla Rappresentanza
italiana all'estero, competente per territorio. Entro 8 (otto) giorni
dal  loro  ingresso  in Italia, i vincitori dovranno presentarsi alla
Questura di Pisa per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi
di studio.
    All'atto  dell'inserimento  nella  Scuola, ai candidati vincitori
verranno  consegnati,  ai  fini  dell'osservanza  delle norme in essi
contenute,  lo  Statuto  ed  i  Regolamenti  della  Scuola, dei quali
dovranno dichiarare per iscritto il ricevimento.
    In  caso  di  decadenza  o  rinuncia  dei  vincitori la Scuola si
riserva  di  assegnare  il  posto  che viene a liberarsi ai candidati
idonei secondo l'ordine della graduatoria.