Art. 7. I vincitori del concorso devono prendere posto nella Scuola a decorrere dalla data indicata nella comunicazione di cui all'ultimo comma del precedente art. 6 e comunque entro il 15 gennaio 2001. In caso contrario saranno considerati decaduti. Eventuali differimenti della data di inizio verranno consentiti ai vincitori che dimostrino di dover soddisfare obblighi militari o di trovarsi nelle condizioni previste per le lavoratrici madri (legge 30 dicembre 1971, n. 1204). Coloro che si trovino in servizio militare sono tenuti ad esibire un certificato dell'autorita' militare, nel quale deve essere anche indicata la data presumibile in cui avra' termine il servizio. Coloro che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono tenuti ad esibire apposito certificato medico, nel quale devono essere indicati i periodi presumibili di astensione previsti dalla legge medesima. Nei due casi suddetti l'attivita' di ricerca iniziera' entro il decimo giorno dal congedo militare o dal termine del periodo di puerperio. Per il loro ingresso in Italia, i vincitori devono essere muniti di visto per motivi di studio, rilasciato dalla Rappresentanza italiana all'estero, competente per territorio. Entro 8 (otto) giorni dal loro ingresso in Italia, i vincitori dovranno presentarsi alla Questura di Pisa per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio. All'atto dell'inserimento nella Scuola, ai candidati vincitori verranno consegnati, ai fini dell'osservanza delle norme in essi contenute, lo Statuto ed i Regolamenti della Scuola, dei quali dovranno dichiarare per iscritto il ricevimento. In caso di decadenza o rinuncia dei vincitori la Scuola si riserva di assegnare il posto che viene a liberarsi ai candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.