Art. 8.

      Gli  allievi perfezionandi non possono accettare impegni che la
Direzione ritenga incompatibili con i doveri prescritti dallo Statuto
e dai Regolamenti della Scuola.
    Il  Consiglio  di classe nomina, per ciascun allievo, un Collegio
dei  docenti  che  ha il compito di verificare la partecipazione alle
attivita'  didattiche,  culturali  e  scientifiche  della Scuola e lo
stato di avanzamento della ricerca.
    Gli  allievi perfezionandi devono attendere ai loro studi secondo
un  piano  concordato  con  il  Collegio  dei docenti e approvato dal
Consiglio di classe.
    Gli  allievi perfezionandi, al termine dell'attivita' di ricerca,
devono   sostenere  l'esame  per  il  conseguimento  del  Diploma  di
perfezionamento.
    L'esame   per   il  Diploma  di  perfezionamento  consiste  nella
discussione  di una dissertazione scritta di fronte a una Commissione
di specialisti nominata dal Direttore.
    Ai  sensi  dell'art. 2  della  legge  14 febbraio 1987, n. 41, il
Diploma  di  perfezionamento  e'  a tutti gli effetti equipollente al
dottorato di ricerca.