Art. 8. Gli allievi perfezionandi non possono accettare impegni che la Direzione ritenga incompatibili con i doveri prescritti dallo Statuto e dai Regolamenti della Scuola. Il Consiglio di classe nomina, per ciascun allievo, un Collegio dei docenti che ha il compito di verificare la partecipazione alle attivita' didattiche, culturali e scientifiche della Scuola e lo stato di avanzamento della ricerca. Gli allievi perfezionandi devono attendere ai loro studi secondo un piano concordato con il Collegio dei docenti e approvato dal Consiglio di classe. Gli allievi perfezionandi, al termine dell'attivita' di ricerca, devono sostenere l'esame per il conseguimento del Diploma di perfezionamento. L'esame per il Diploma di perfezionamento consiste nella discussione di una dissertazione scritta di fronte a una Commissione di specialisti nominata dal Direttore. Ai sensi dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 41, il Diploma di perfezionamento e' a tutti gli effetti equipollente al dottorato di ricerca.