Art. 6.

                    Ammissione al corso-concorso

    Al  corso-concorso  verra' ammesso un numero di candidati pari al
triplo dei posti banditi.
    L'ammissione sara' determinata attraverso una prova preselettiva,
consistente  in  domande  a  risposta  multipla  e/o  sintetica sulle
materie  indicate  nell'allegato  programma  (allegato 2); in caso di
parita'  di  punteggio,  sara'  preferito  il  candidato piu' giovane
d'eta'.
    Nel limite del numero complessivo indicato al precedente comma 1,
i   soggetti  disabili,  che  abbiano  dichiarato  nella  domanda  di
ammissione  la  propria  iscrizione  negli elenchi di cui all'art. 8,
comma 2 della legge 68/1999, saranno ammessi in numero pari al triplo
dei   posti   ad   essi   riservati,  sempreche'  superino  la  prova
preselettiva e secondo l'ordine della graduatoria di preselezione.