Art. 6. Ammissione al corso-concorso Al corso-concorso verra' ammesso un numero di candidati pari al triplo dei posti banditi. L'ammissione sara' determinata attraverso una prova preselettiva, consistente in domande a risposta multipla e/o sintetica sulle materie indicate nell'allegato programma (allegato 2); in caso di parita' di punteggio, sara' preferito il candidato piu' giovane d'eta'. Nel limite del numero complessivo indicato al precedente comma 1, i soggetti disabili, che abbiano dichiarato nella domanda di ammissione la propria iscrizione negli elenchi di cui all'art. 8, comma 2 della legge 68/1999, saranno ammessi in numero pari al triplo dei posti ad essi riservati, sempreche' superino la prova preselettiva e secondo l'ordine della graduatoria di preselezione.