Art. 10.

                             Graduatoria

    Espletate   le   prove  d'esame,  la  Commissione  formulera'  la
graduatoria  generale  di  merito, secondo l'ordine decrescente della
votazione  complessiva,  costituita  dalla  somma dei voti conseguiti
nelle prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale.
    Con  provvedimento  del  Direttore  amministrativo,  tenuto conto
delle  eventuali  preferenze, sara' approvata la graduatoria generale
di  merito  e  sara'  dichiarato il vincitore. Tale graduatoria sara'
immediatamente efficace.
    La  graduatoria  di  merito  unitamente  alla  dichiarazione  del
vincitore,  sara'  pubblicata  all'albo ufficiale dell'Universita' di
Ancona, sito presso il rettorato, Piazza Roma n. 22.
    Di  tale  pubblicazione  sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica  italiana.  Dalla  data  di
pubblicazione  di  detto  avviso  decorrera'  il termine di validita'
della graduatoria ed il termine per eventuali impugnative.
    La  graduatoria  rimarra' efficace per un termine di ventiquattro
mesi  dalla  data  di  pubblicazione  sopraindicata, per la copertura
anche  di  ulteriori  posti vacanti e disponibili dello tesso profilo
professionale.
    Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.