Art. 10. Graduatoria Espletate le prove d'esame, la Commissione formulera' la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale. Con provvedimento del Direttore amministrativo, tenuto conto delle eventuali preferenze, sara' approvata la graduatoria generale di merito e sara' dichiarato il vincitore. Tale graduatoria sara' immediatamente efficace. La graduatoria di merito unitamente alla dichiarazione del vincitore, sara' pubblicata all'albo ufficiale dell'Universita' di Ancona, sito presso il rettorato, Piazza Roma n. 22. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine di validita' della graduatoria ed il termine per eventuali impugnative. La graduatoria rimarra' efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione sopraindicata, per la copertura anche di ulteriori posti vacanti e disponibili dello tesso profilo professionale. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.