Art. 12. Accertamento della veridicita' dell dichiarazioni rese L'Amministrazione ha facolta' di accertare d'ufficio la veridicita' di quanto dichiarato dal vincitore. Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in merito alle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il vincitore decadra' dall'assunzione. Al fine di accelerare il procedimento di accertamento, l'amministrazione puo' richiedere all'interessato la trasmissione di copia, anche non autenticata, dei documenti di cui il medesimo sia gia' in possesso.