Art. 12.

       Accertamento della veridicita' dell dichiarazioni rese

    L'Amministrazione   ha   facolta'   di   accertare  d'ufficio  la
veridicita' di quanto dichiarato dal vincitore. Fermo restando quanto
previsto  dall'art. 26  della  legge 4 gennaio 1968, n. 15, in merito
alle  sanzioni  penali  in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dal
controllo   emerga   la   non   veridicita'   del   contenuto   della
dichiarazione, il vincitore decadra' dall'assunzione.
    Al   fine   di   accelerare   il  procedimento  di  accertamento,
l'amministrazione  puo' richiedere all'interessato la trasmissione di
copia,  anche  non  autenticata, dei documenti di cui il medesimo sia
gia' in possesso.