Art. 7. Prove d'esame Al termine del corso si svolgeranno le prove d'esame, cosi' determinate e vertenti sulle materie oggetto del corso medesimo: due prove scritte, di cui una a contenuto teorico pratico, ed una prova orale comprendente l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato tra quelle indicate nel programma. Conseguiranno l'ammissione alla prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30. La prova orale si intendera' superata se i candidati conseguiranno una votazione di almeno 21/30. Il contenuto delle prove sara' determinato in modo idoneo a verificare le conoscenze teoriche e la preparazione teorico pratica dei candidati, in relazione alle mansioni specifiche del profilo professionale. Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale sara' data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale verra' dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.