Art. 10. Nomina e periodo di prova Con la stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime di impegno orario a tempo pieno i vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, assumeranno il profilo professionale di operatore amministrativo, quinta qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile, con diritto al trattamento economico spettante per legge. Il rapporto di lavoro deve intendersi risolto nel caso di mancata assunzione del servizio nel termine assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. In tal caso l'amministrazione, valutati i predetti motivi, si riserva di prorogare il termine per l'assunzione, compatibilmente con le esigenze di servizio. Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Ai fini del computo ditale periodo, si tiene conto esclusivamente del servizio effettivamente prestato. Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorsa la meta' del periodo di prova, ciascuna delle parti puo', in qualsiasi momento, recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso. Il recesso, debitamente motivato, produce i suoi effetti dal momento dell'avvenuta notifica alla controparte. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilita' e gli emolumenti per le giornate di ferie maturate e non godute. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianita' dal giorno dell'assunzione. Il dipendente non potra' ottenere il trasferimento presso altra sede nei primi tre anni di servizio.