Art. 2.

                  Requisiti generali di ammissione

    Per l'ammissione al concorso si richiede il possesso dei seguenti
requisiti:
      a) la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno Stato
membro dell'Unione europea;
      b) l'eta' non inferiore ai diciotto anni;
      c) il godimento dei diritti civili e politici;
      d) l'elettorato attivo;
      e) il  non  aver  riportato  condanne  penali  e  il  non avere
procedimenti penali in corso;
      f) l'idoneita'    fisica    al    servizio    continuativo   ed
incondizionato all'impiego;
      g) l'assolvimento degli obblighi di leva militare;
      h) il  non  essere  stato destituito o dispensato da precedente
impiego   presso   una   pubblica   amministrazione  per  persistente
insufficiente  rendimento  o  dichiarato decaduto per aver conseguito
l'impiego  mediante  produzione  di  documenti  falsi  o  viziati  da
invalidita' non sanabile;
      i) il  diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero
il  diploma di istruzione secondaria di primo grado piu' il diploma o
l'attestato   di   qualifica   professionale   conseguito   ai  sensi
dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
    Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  7 febbraio  1994,  n.  174,  i cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea debbono:
      a) possedere  tutti  i  requisiti  richiesti ai cittadini della
Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana;
      b) godere   dei  diritti  civili  e  politici  nello  Stato  di
appartenenza o di provenienza;
      c) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
    Tutti  i  requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso.
    I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
    Ai  sensi  dell'art. 3,  terzo  comma, del decreto del Presidente
della  Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487,  modificato  dall'art. 3,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre
1996,  n. 693, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di
ammissione  puo'  essere  disposta  in ogni momento con provvedimento
motivato del direttore amministrativo.