Art. 2. Requisiti generali di ammissione Per l'ammissione al concorso si richiede il possesso dei seguenti requisiti: a) la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea; b) l'eta' non inferiore ai diciotto anni; c) il godimento dei diritti civili e politici; d) l'elettorato attivo; e) il non aver riportato condanne penali e il non avere procedimenti penali in corso; f) l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego; g) l'assolvimento degli obblighi di leva militare; h) il non essere stato destituito o dispensato da precedente impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile; i) il diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero il diploma di istruzione secondaria di primo grado piu' il diploma o l'attestato di qualifica professionale conseguito ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea debbono: a) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana; b) godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza; c) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, modificato dall'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione puo' essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del direttore amministrativo.