Art. 5.

                      Commissione giudicatrice

    La  commissione  giudicatrice  sara'  costituita  nel rispetto di
quanto  previsto  dall'art.  36, terzo comma, lettera e), del decreto
legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 22 del
decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n. 80,  e  sara'  nominata con
provvedimento del direttore amministrativo.
    Alla  commissione  potranno essere aggregati altri componenti per
l'espletamento della prova di lingua straniera.