Art. 7.

                Titoli di preferenza e di precedenza

    I  concorrenti  che  avranno  superato  il colloquio dovranno far
pervenire,   di   propria  iniziativa,  al  direttore  amministrativo
dell'Universita'  degli  studi  del Sannio - Ripartizione I - Settore
personale  non  docente,  piazza  Guerrazzi,  n. 1 - 82100 Benevento,
entro  il  termine  perentorio  di  quindici giorni dall'espletamento
della  prova  orale,  i documenti, in originale o in copia autentica,
attestanti  il  possesso  dei  titoli  di preferenza e di precedenza,
valutabili a parita' di merito e a parita' di titoli.
    Ai  sensi  dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente
della   Repubblica   20 ottobre   1998,   n. 403,   la  dichiarazione
sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  di  cui all'art. 4 della legge
4 gennaio   1968,   n.   15,   tiene  luogo,  a  tutti  gli  effetti,
dell'autentica di copia.
    Hanno diritto alla preferenza, a parita' di merito:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4) i  mutilati  ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  di  mutilati e invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18)  i  coniugati  e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi e i mutilati civili;
      20)  i  militari  volontari  delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
      1)  dal  numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      2)  dall'aver  prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
    Ai  sensi dell'art. 3, settimo comma, della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  come  modificato  dall'art.  2  della legge 16 giugno 1998,
n. 191,  se  due  o  piu'  candidati  ottengono,  a conclusione delle
operazioni  di  valutazione  dei  titoli  e  delle prove di esame, lo
stesso punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane d'eta'.