Art. 8.

                        Graduatoria di merito

    Espletate  le  prove  del  concorso,  la commissione giudicatrice
redige  la  graduatoria  di merito secondo l'ordine decrescente delle
votazioni  complessive  riportate  da  ciascun  candidato, risultanti
dalla somma dei voti riportati nella prova scritta e nel colloquio.
    Con  provvedimento del direttore amministrativo saranno approvati
gli  atti  della  concorso,  nonche'  la graduatoria finale e saranno
dichiarati i vincitori del concorso.
    Ai  fini della redazione della graduatoria finale si terra' conto
dei  titoli  di  preferenza  e/o  di precedenza di cui all'art. 7 del
presente bando.
    La   graduatoria  finale  sara'  pubblicata  mediante  affissione
nell'albo  ufficiale  dell'Universita' degli studi del Sannio, presso
la sede del rettorato.
    Dal  giorno  successivo  a quello di pubblicazione della predetta
graduatoria, decorrono i termini per eventuali impugnative.
    Salva diversa disposizione legislativa successiva, la graduatoria
resta  efficace  per un termine di ventiquattro mesi dalla data della
predetta   pubblicazione  per  l'eventuale  copertura  di  posti  che
dovessero risultare vacanti o rendersi successivamente disponibili.