Art. 9. Presentazione dei documenti di rito Al fine o all'atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro, i vincitori del concorso sono invitati a presentare, entro il termine di trenta giorni, un certificato medico, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, rilasciato dall'azienda sanitaria locale, da un medico militare o da un ufficiale sanitario e attestante la sana e robusta costituzione, l'idoneita' fisica e psichica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, l'assenza di imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio e di malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica. Per coloro che hanno menomazioni fisiche e' richiesta, altresi', una dichiarazione dell'ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della mutilazione o invalidita', non puo' riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti. I vincitori del concorso sono tenuti a presentare, entro lo stesso termine, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale attestino: a) di non svolgere attivita' che diano luogo ad incompatibilita'; b) di non ricoprire altri posti retribuiti alle dipendenze di enti o strutture pubbliche o private (in caso contrario, tale dichiarazione deve essere sostituita con quella di opzione per il nuovo impiego); c) di possedere tutti i requisiti richiesti dal bando di concorso. I documenti rilasciati al cittadino straniero dalle autorita' competenti dello Stato di appartenenza debbono essere legalizzati dalle autorita' consolari italiane. Agli atti e ai documenti in lingua straniera dovra' essere allegata una traduzione in lingua italiana la cui conformita' al testo originale deve essere certificata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare. Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma e fatta salva la possibilita' di prorogarlo su richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, l'amministrazione non dara' luogo alla stipulazione del contratto ovvero provvedera', per i rapporti eventualmente gia' instaurati, all'immediata risoluzione dei medesimi. Per i portatori di handicap si applicano le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.