Art. 9.

                 Presentazione dei documenti di rito

    Al  fine  o all'atto della stipulazione del contratto individuale
di lavoro, i vincitori del concorso sono invitati a presentare, entro
il termine di trenta giorni, un certificato medico, con l'indicazione
dell'avvenuto    accertamento   sierologico   del   sangue   previsto
dall'art. 7   della   legge   25 luglio   1956,   n. 837,  rilasciato
dall'azienda  sanitaria  locale,  da  un  medico  militare  o  da  un
ufficiale  sanitario  e  attestante  la  sana e robusta costituzione,
l'idoneita'   fisica   e   psichica   al   servizio  continuativo  ed
incondizionato  all'impiego,  l'assenza  di  imperfezioni che possano
comunque  influire  sul  rendimento  del  servizio  e di malattie che
possano mettere in pericolo la salute pubblica.
    Per  coloro che hanno menomazioni fisiche e' richiesta, altresi',
una    dichiarazione   dell'ufficiale   sanitario   comprovante   che
l'invalido, per la natura e il grado della mutilazione o invalidita',
non  puo' riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumita' dei
compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.
    I  vincitori  del  concorso  sono  tenuti  a presentare, entro lo
stesso   termine,   una   dichiarazione   sostitutiva   dell'atto  di
notorieta',  resa  ai  sensi  dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, con la quale attestino:
      a) di    non    svolgere   attivita'   che   diano   luogo   ad
incompatibilita';
      b) di  non  ricoprire altri posti retribuiti alle dipendenze di
enti  o  strutture  pubbliche  o  private  (in  caso  contrario, tale
dichiarazione  deve  essere  sostituita  con quella di opzione per il
nuovo impiego);
      c) di  possedere  tutti  i  requisiti  richiesti  dal  bando di
concorso.
    I  documenti  rilasciati  al  cittadino straniero dalle autorita'
competenti  dello  Stato  di  appartenenza debbono essere legalizzati
dalle autorita' consolari italiane.
    Agli  atti  e  ai  documenti  in  lingua  straniera dovra' essere
allegata  una  traduzione  in  lingua  italiana la cui conformita' al
testo    originale   deve   essere   certificata   dalla   competente
rappresentanza diplomatica o consolare.
    Scaduto  inutilmente  il  termine  di  cui al primo comma e fatta
salva la possibilita' di prorogarlo su richiesta dell'interessato nel
caso  di  comprovato  impedimento,  l'amministrazione non dara' luogo
alla  stipulazione  del  contratto ovvero provvedera', per i rapporti
eventualmente   gia'   instaurati,   all'immediata   risoluzione  dei
medesimi.
    Per   i  portatori  di  handicap  si  applicano  le  disposizioni
contenute nell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.