Art. 11.
    Il  vincitore sara' assunto in prova con contratto individuale di
lavoro   subordinato  a  tempo  indeterminato  nell'ottava  qualifica
funzionale,  area  tecnico-scientifica  e socio-sanitaria, profilo di
funzionario tecnico, con diritto al trattamento economico iniziale di
cui  al  contratto  collettivo  nazionale dei dipendenti del comparto
Universita' stipulato il 5 settembre 1996.
    Il  periodo  di  prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.
    Decorsa  la  meta'  del periodo suddetto, nel restante periodo di
prova  ciascuna  delle  parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi
momento  senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutive del
preavviso.
    Il   recesso   opera   dal   momento   della  comunicazione  alla
controparte.
    Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
    Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto  da  una  delle parti, il dipendente si intende confermato in
servizio   e   gli   viene   riconosciuta   l'anzianita'  dal  giorno
dell'assunzione   a   tutti  gli  effetti.  In  caso  di  recesso  la
retribuzione  viene  corrisposta  fino all'ultimo giorno di effettivo
servizio,  compresi  i  ratei  della  tredicesima  mensilita'; spetta
altresi al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di
ferie maturate e non godute.
    Il  dipendente,  fatte  salve  le  possibilita'  di trasferimento
d'ufficio  nei casi previsti dalla legge, dovra' rimanere in servizio
presso  l'Universita'  degli  studi  di  Pavia  per  un  periodo  non
inferiore a sette anni.