Art. 4.
    La commissione e' nominata e composta ai sensi delle disposizioni
vigenti  in materia. Per le modalita' di espletamento del concorso si
osservano,  in  quanto  applicabili,  le  disposizioni  contenute nel
decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 e
nel  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
modificato   con   decreto   del   Presidente   della  Repubblica  30
ottobre 1996, n. 693.