Art. 4. La commissione e' nominata e composta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Per le modalita' di espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693.