Art. 6.

                       Ammissione al colloquio

    Conseguono  l'ammissione  al  colloquio  i  candidati che abbiano
riportato  in  ciascuna prova scritta una votazione di almeno ventuno
trentesimi o equivalente.
    I  candidati  ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti
giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai
medesimi  sara' contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle
singole prove scritte e il voto assegnato ai titoli.
    Il  colloquio  si  intendera'  superato  se  il  candidato  avra'
ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalente.
    Ai  titoli sara' attribuito un punteggio complessivo pari a 10. I
titoli valutabili e il relativo punteggio sono i seguenti:
      titolo di studio, tenuto conto della valutazione o del giudizio
finale riportato: fino ad un massimo di punti 3;
      titoli di servizio: fino ad un massimo di punti 3;
      pubblicazioni: fino ad un massimo di punti 2;
      diplomi   o  attestati  di  specializzazione  e  qualificazione
professionale  o  altra  idonea  documentazione  da cui sia possibile
dedurre  attitudini  professionali  in  relazione  alle  mansioni  da
svolgere: fino ad un massimo di punti 2.
    II   candidato   puo'  produrre  i  titoli  di  cui  richiede  la
valutazione:
      a) in originale;
oppure:
      b) in copia conforme;
oppure:
      c) in fotocopia rendendo dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta'  di  essere a conoscenza del fatto che la copia dei titoli
e' conforme all'originale;
oppure:
      d) rendendo   la   dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di
notorieta' relativa ai titoli posseduti.
    Non  e'  consentito  il  riferimento  a documenti o pubblicazioni
presentati  presso  questa  od  altre  amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una  traduzione  in lingua italiana certificata conforme al
testo  straniero  redatta dalla competente rappresentanza consolare o
diplomatica, ovvero da un traduttore ufficiale.
    La  valutazione  dei titoli e' effettuata dopo le prove scritte e
prima  che si proceda alla correzione dei relativi elaborati e verra'
resa  nota  agli  interessati  prima  dell'effettuazione  delle prove
orali.