Art. 8.
    I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che
abbiano   e   che  intendano  far  valere,  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni,  i  titoli  di  precedenza  o  preferenza  a parita' di
merito,  saranno  tenuti  a  presentare o far pervenire, al magnifico
rettore  dell'Universita'  degli  studi di Pavia entro e non oltre il
termine di giorni quindici che decorre dal giorno successivo a quello
in  cui  i  singoli  candidati  avranno  sostenuto  la prova orale, i
documenti  in  carta  semplice  attestanti  il possesso dei titoli di
precedenza  e  preferenze, dai quali risulti, altresi il possesso del
requisito   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
    Tale documentazione non e' richiesta nei casi in cui le pubbliche
amministrazioni  ne  siano  in possesso o ne possano disporre facendo
richiesta ad altre pubbliche amministrazioni. A tal fine il candidato
dovra'  espressamente  indicare  entro  il termine di quindici giorni
sopracitato la documentazione di cui intende avvalersi.
    I  documenti  si  considerano  prodotti  in  tempo utile anche se
spediti  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di ricevimento entro il
termine suindicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
    Le  categorie  di  cittadini  che  nei  pubblici  concorsi  hanno
preferenza  a  parita'  di merito e a parita' di titoli sono appresso
elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
      15)  i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi  o  non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18)  i  coniugati  e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20)  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla minore eta' anagrafica del candidato.