Art. 9. Nomina dei vincitori Il vincitore del concorso consegue la nomina a ricercatore astronomo. Al medesimo spetta il trattamento economico previsto per i ricercatori universitari dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modifiche, e dal decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito in legge 22 aprile 1987, n. 158, e successive modifiche. Dopo tre anni dall'immissione in ruolo sara' sottoposto ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nominata dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del C.R.A., o dall'organo che legittimamente ne assumera' le funzioni, costituita da tre astronomi o professori di ruolo, di cui due ordinari ed un associato, assicurando la presenza di un professore universitario ordinario. La commissione valuta l'attivita' di ricerca svolta dal ricercatore nel triennio, anche sulla base di una motivata relazione del consiglio direttivo della Stazione astronomica. A seguito del giudizio favorevole, il ricercatore sara' immesso nella fascia dei ricercatori confermati; a lui spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modifiche, e dall'art. 2-bis della legge 22 aprile 1987, n. 158, e successive modifiche. Nel caso l'attivita' del ricercatore sia valutata sfavorevolmente, il medesimo puo' essere nuovamente sottoposto a giudizio dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio e' sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.