Art. 9.

                        Nomina dei vincitori

    Il  vincitore  del  concorso  consegue  la  nomina  a ricercatore
astronomo. Al medesimo spetta il trattamento economico previsto per i
ricercatori  universitari dal decreto del Presidente della Repubblica
11  luglio  1980, n. 382, e successive modifiche, e dal decreto-legge
2 marzo  1987,  n. 57,  convertito in legge 22 aprile 1987, n. 158, e
successive modifiche.
    Dopo  tre  anni  dall'immissione  in ruolo sara' sottoposto ad un
giudizio  di  conferma  da  parte  di  una  commissione  nominata dal
Ministro  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
su proposta del C.R.A., o dall'organo che legittimamente ne assumera'
le  funzioni,  costituita  da tre astronomi o professori di ruolo, di
cui  due  ordinari  ed  un  associato,  assicurando la presenza di un
professore universitario ordinario.
    La   commissione   valuta   l'attivita'  di  ricerca  svolta  dal
ricercatore  nel triennio, anche sulla base di una motivata relazione
del consiglio direttivo della Stazione astronomica.
    A  seguito  del giudizio favorevole, il ricercatore sara' immesso
nella  fascia dei ricercatori confermati; a lui spetta il trattamento
economico  previsto  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 11
luglio  1980, n. 382, e successive modifiche, e dall'art. 2-bis della
legge 22 aprile 1987, n. 158, e successive modifiche.
    Nel    caso    l'attivita'    del    ricercatore   sia   valutata
sfavorevolmente,  il  medesimo  puo'  essere  nuovamente sottoposto a
giudizio   dopo   un   biennio.  Se  anche  il  secondo  giudizio  e'
sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.