Art. 9.

                 Presentazione dei documenti di rito

    I  candidati  che  hanno  superato  la  prova  selettiva  saranno
invitati,  a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare
all'Istituto   nazionale   per  il  commercio  con  l'estero  -  Area
amministrazione  giuridica  del  personale  - via Liszt n. 21 - 00144
Roma,  entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata stessa,
la documentazione attestante il possesso dei requisiti prescritti per
la nomina:
      titolo di studio indicato nell'art. 2 del presente bando;
      estratto dell'atto di nascita;
      certificato di cittadinanza italiana;
      certificato di stato di famiglia;
      documento  concernente  gli obblighi militati: copia o estratti
dello  stato  di servizio militare o del foglio matricolare militare,
ovvero  del  certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste
di leva nel caso di dichiarazione di riforma o di rivedibilita';
      certificato  medico  rilasciato  dall'azienda  sanitaria locale
competente o da un medico militare, da cui risulti l'idoneita' fisica
del candidato al servizio continuativo ed incondizionato dell'impiego
al  quale  aspira:  Qualora  il  candidato  sia  affetto  da  qualche
imperfezione fisica, il certificato deve riportare che l'imperfezione
stessa  non  menomi l'attitudine fisica all'impiego al quale aspira e
non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumita' dei
compagni  di  lavoro o alla sicurezza degli impianti: Nel certificato
deve   risultare   inoltre   che  e'  stato  eseguito  l'accertamento
sierologico del sangue ai sensi della legge 25 luglio 1956, n, 837.
    Per  quanto  riguarda i candidati invalidi, il certificato medico
deve   contenere,   oltre  all'attestazione  che  e'  stato  eseguito
l'accertamento sierologico del sangue ed una esatta descrizione delle
condizioni  attuali  del  candidato risultanti da un esame obiettivo,
anche  la  dichiarazione  che  il  medesimo  non  abbia  perduto ogni
capacita'  lavorativa  e  che,  per  la  natura ed il grado della sua
invalidta' o mutilizione, non possa riuscire di nocumento alla salute
ed  incolumita'  dei  compagni  di  lavoro  ed  alla  sicurezza degli
impianti  e  che  il suo stato fisico sia compatibile con l'esercizio
delle mansioni del ruolo impiegatizio a cui aspira.
    I  candidati  invalidi,  qualunque  sia  il  tipo  e  il grado di
invalidita'   unitamente  al  citato  certificato  sanitario,  devono
presentare,  in osservanza delle diposizioni previste dall'art. 4 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, che
ha  sostituito  l'art. 32  (Modalita'  di assunzione) del decreto del
Presidente  della  Repubblica  9  maggio  1994,  n. 487, citato nelle
premesse   del  presente  avviso,  anche  il  certificato  attestante
l'effettuazione dela visita di controllo della permanenza dello stato
invalidante di cui all'art. 9, comma 1 del decreto legge 12 settembre
1983,  n. 463,  convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638.

                              Art. 10.


              Nomina in prova e assunzione in servizio

    I  lavoratori  utilmente selezionati saranno assunti in prova nel
profilo  professionale  per  il quale hanno superato la selezione; il
rapporto  di  lavoro  verra'  instaurato  con  le  modalita'  di  cui
all'art. 14  del C.C.N.L. 1994 - 1997 comparto E.P.N.E. attraverso la
sottoscrizione di appositi contratti individuali di lavoro.
    Il contratto di assunzione sara' immediatamente esecutivo.
    La  mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo,
nel  termine prefissato, comportera' la rescissione del contratto con
conseguente  dichiarazione  di  decadenza  dal  diritto  alla nomina;
qualora invece, per giustificato motivo, i suddetti assumano servizio
con   ritardo   sul  termine  prefissato,  gli  emolumenti  spettanti
decorreranno dal giorno della loro effettiva presa di servizio.