Art. 7. Le borse di studio di cui al presente bando sono incompatibili con le borse di studio erogati dall'E.R.S.U. di Camerino. Non e' precluso, tuttavia ai vincitori delle borse di eccellenza, l'inserimento nelle graduatorie E.R.S.U. ai fini dell'eventuale esonero dal pagamento delle tasse di iscrizione all'universita'. Gli studenti che risultino essere contemporaneamente vincitori dei benefici erogati da ambedue gli enti, dovranno esercitare opzione entro il 3 novembre 2000, a pena di esclusione dalla graduatoria valida ai fini dell'attribuzione delle borse di studio dell'universita'.