Art. 7.
    Le  borse  di  studio di cui al presente bando sono incompatibili
con  le  borse  di  studio  erogati dall'E.R.S.U. di Camerino. Non e'
precluso,   tuttavia   ai   vincitori   delle  borse  di  eccellenza,
l'inserimento  nelle  graduatorie  E.R.S.U.  ai  fini  dell'eventuale
esonero dal pagamento delle tasse di iscrizione all'universita'.
    Gli  studenti  che  risultino essere contemporaneamente vincitori
dei benefici erogati da ambedue gli enti, dovranno esercitare opzione
entro  il  3  novembre  2000,  a pena di esclusione dalla graduatoria
valida    ai   fini   dell'attribuzione   delle   borse   di   studio
dell'universita'.