Art. 3.

    Il  presente  decreto  verra' inviato, per la pubblicazione, alla
Gazzetta  Ufficiale.  Dalla  data  della  pubblicazione  comincera' a
decorrere  il  termine previsto dall'art. 9 del decreto legge n. 120,
del  21 aprile  1995,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
n. 236, del 21 giugno 1995, per la presentazione al rettore, da parte
dei  candidati,  di  eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso   tale   termine   e,  comunque,  dopo  l'insediamento  della
Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.