IL RETTORE Vista la legge 2 dicembre 1991 n. 390, concernente le norme sul diritto agli studi universitari ed in particolare gli articoli 4 e 17; Vista la nota ministeriale n. 3566 del 23 maggio 1992, che, tra l'altro, stabilisce i termini procedurali per l'assegnazione delle borse di studio per l'incentivazione e la razionalizzazione della frequenza universitaria, di cui alla precitata legge n. 390/1991; Visto il "Regolamento per il conferimento e la conferma delle borse di studio per l'incentivazione e la razionalizzazione della frequenza universitaria" emanato con decreto rettorale n. 3068/s del 25 gennaio 1994, su conforme delibera del Senato accademico in data 13 luglio 1994, e successive modificazioni; Vista la delibera assunta dal senato accademico in data 30 gennaio 1996 con la quale viene stabilito che il criterio assunto per la distribuzione delle n. 31 borse per l'anno accademico 1996/97 con graduatoria unica e ripartite tra i diversi corsi di studio con un massimale di n. 6 borse per ciascuna facolta', valga anche per gli anni accademici successivi; Accertata la disponibilita' di bilancio per l'anno 1999; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 che stabilisce il principio dell'uniformita' di trattamento degli studenti universitari in materia di diritto allo studio; Visto il decreto ministeriale del 6 giugno 1991, in particolare l'art. 2 che detta norme in materia di borse incentivanti; Decreta: Art. 1. Per l'anno accademico 2000/2001 e' indetto un concorso per titoli per l'attribuzione di trentuno borse di studio di durata annuale, rinnovabili per un numero di anni pari all'intera durata dei corsi di studio piu' uno, dell'importo di L. 6.000.000 cadauna, per l'incentivazione e razionalizzazione della frequenza universitaria, ripartite tra i diversi corsi di studio, con un massimale di dei borse di studio per ciascuna facolta'.