Art. 4. Le borse vengono assegnate prioritariamente, sulla base di graduatorie separate, tenendo conto della condizione economica calcolata con i criteri definiti dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, ad eccezione dei commi 7 e 8, privilegiando coloro che sono risultati idonei ma non beneficiari delle borse di studio erogate dall'ente regionale per il diritto allo studio. Le graduatorie saranno formulate secondo i seguenti criteri di precedenza: 1) studenti residenti in una regione diversa dalla Liguria; 2) studenti residenti in una provincia della Liguria diversa da quella di Genova; 3) studenti residenti in un comune della provincia di Genova diverso da quello di Genova; Si intende che gli studenti iscritti ai corsi di studio attivati presso le sedi decentrate di questo ateneo devono risiedere, in deroga a quanto indicato rispettivamente ai punti 2 e 3, in una provincia o in un comune diversi da quelli ove si svolgono i suddetti corsi.