Art. 6. Le borse saranno corrisposte in tre soluzioni non prima delle seguenti scadenze: prima rata: 15 dicembre; seconda rata: 31 marzo; terza rata: 15 luglio. Ai fini dell'erogazione della seconda e terza rata i borsisti dovranno ottenere l'attestato di frequenza da parte del "tutor", di cui all'articolo seguente.