Art. 6.
    Le  borse  saranno  corrisposte  in tre soluzioni non prima delle
seguenti scadenze:
      prima rata: 15 dicembre;
      seconda rata: 31 marzo;
      terza rata: 15 luglio.
    Ai  fini  dell'erogazione  della  seconda e terza rata i borsisti
dovranno  ottenere  l'attestato di frequenza da parte del "tutor", di
cui all'articolo seguente.