Art. 7.
    Il  rettore  affidera'  l'incarico  ad un docente, proposto dalle
singole  facolta',  di  seguire, in qualita' di "tutor", l'assiduita'
della  partecipazione  didattica  del borsista; l'eventuale scarsita'
d'impegno  dichiarata  dal "tutor" dara' luogo alla revoca, a seconda
delle  circostanze,  della  borsa  di  studio o delle rate non ancora
erogate.
    Le  borse  saranno, altresi', revocate in caso di abbandono degli
studi  o  di  trasferimento  ad altra sede universitaria o in caso di
passaggio  ad  un  corso di studio non afferente alla facolta' per la
quale si e' risultati vincitori della borsa l'anno precedente.