Art. 9. Gli studenti del primo anno, titolari della borsa di studio, dovranno superare, entro il 10 agosto 2001 almeno una annualita' del proprio piano di studi, pena la revoca della borsa stessa. Ai fini della conferma delle borse di studio per gli anni successivi al primo gli studenti titolari delle stesse dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di merito: iscritti al secondo anno: avere superato, entro il 10 agosto, almeno due annualita' del primo anno e almeno tre annualita' per i corsi di studio articolati in due periodi didattici. iscritti agli anni successivi al secondo: avere superato, entro il 10 agosto, almeno la meta' piu' uno del numero complessivo delle annualita' degli anni precedenti a quello di iscrizione previsti dal piano di studi del rispettivo corso di laurea o di diploma. Le borse saranno corrisposte secondo le modalita' stabilite all'art. 6 del presente bando. Art. 10 Le borse in questione sono incompatibili con quelle assegnate dalle regioni ai sensi dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e con altra borsa a qualsiasi titolo conferita.