Art. 9.
    Gli  studenti  del  primo  anno,  titolari della borsa di studio,
dovranno  superare, entro il 10 agosto 2001 almeno una annualita' del
proprio  piano  di  studi, pena la revoca della borsa stessa. Ai fini
della conferma delle borse di studio per gli anni successivi al primo
gli  studenti  titolari  delle stesse dovranno essere in possesso dei
seguenti requisiti di merito:
      iscritti  al  secondo anno: avere superato, entro il 10 agosto,
almeno  due  annualita'  del primo anno e almeno tre annualita' per i
corsi di studio articolati in due periodi didattici.
      iscritti agli anni successivi al secondo: avere superato, entro
il  10 agosto,  almeno la meta' piu' uno del numero complessivo delle
annualita'  degli anni precedenti a quello di iscrizione previsti dal
piano di studi del rispettivo corso di laurea o di diploma.
    Le  borse  saranno  corrisposte  secondo  le  modalita' stabilite
all'art. 6 del presente bando.

                               Art. 10

    Le  borse  in  questione  sono incompatibili con quelle assegnate
dalle  regioni  ai  sensi  dell'art. 8  della  legge 2 dicembre 1991,
n. 390 e con altra borsa a qualsiasi titolo conferita.