Art. 9. Approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore La graduatoria di merito dei candidati sara' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 8. La votazione complessiva e' data dalla media dei voti conseguiti nelle prove pratiche. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove d'esame, tenuto, altresi', conto delle riserve precedenze e preferenze a parita' di merito. La graduatoria di merito, unitamente a quella del vincitore sara' approvata con decreto del Rettore e pubblicata sul Bollettino Ufficiale dell'Universita' degli studi di Foggia. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale "Concorsi ed esami". Dalla data di pubblicazione ditale avviso decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria rimane efficace per un termine di 24 mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.