Art. 8.

                   Preferenze a parita' di merito

    I candidati che abbiano superato la prova orale, ed intendano far
valere  i  titoli  che danno diritto alla riserva o alla preferenza a
parita'  di  merito,  gia'  indicati  nella  domanda,  sono  tenuti a
presentare i relativi documenti in carta semplice - in originale o in
copia   autenticata.   In  alternativa,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n. 403/1998,  per tutti i titoli sotto
elencati,  sara'  possibile produrre una dichiarazione sostitutiva di
certificazione  ovvero  una  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorieta'.  Dai  documenti presentati dovra', altresi', risultare il
possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
    Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti
e'  di  quindici  giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in
cui  i  candidati  hanno  sostenuto  la  prova  orale. I documenti in
questione indirizzati al rettore dell'Universita' degli studi, via IV
Novembre  n. 1 - 71100 Foggia, si considerano prodotti in tempo utile
anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il  termine  su  indicato.  A  tal  fine  fa  fede  il  timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
    I titoli che danno diritto a preferenza sono i seguenti:
       1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
       2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
       3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
       4)  i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
       5) gli orfani di guerra;
       6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
       7)  gli  orfani  dei caduti di servizio nel settore pubblico e
privato;
       8) i feriti in combattimento;
       9)  gli  insigniti  di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18)  i  coniugati  e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20)  i  militari  volontari  delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla minore eta'.