Art. 9.

    Approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati sara' formata secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste dall'art. 8.
    La  votazione  complessiva  e'  data dalla somma tra la media dei
voti  conseguiti  nelle  tre  prove  scritte e la votazione riportata
nella prova orale.
    Saranno  dichiarati  vincitori,  nei  limiti  dei  posti  messi a
concorso,  i  candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di
merito,  formata  sulla  base  del  punteggio  riportato  nelle prove
d'esame,  tenuto,  altresi',  conto  delle  precedenze e preferenze a
parita' di merito.
    La graduatoria di merito, unitamente a quella del vincitore sara'
approvata  con  decreto  del  rettore  e  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale   dell'Universita'   degli   studi   di   Foggia.  Di  tale
pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
    Dalla  data di pubblicazione ditale avviso decorre il termine per
eventuali impugnative.
    La  graduatoria  rimane  efficace  per un termine di ventiquattro
mesi   dalla  data  della  sopracitata  pubblicazione  per  eventuali
coperture  di  posti  per  i quali il concorso e' stato bandito e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.