Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione

    Per  l'ammissione  alle selezione di cui all'art. 1, e' richiesto
il possesso dei seguenti requisiti:
      a) titolo  di  studio:  dottore  di ricerca o diploma di laurea
conseguito   da   almeno  tre  anni  ed  in  possesso  di  curriculum
scientifico  comprovato da pubblicazione e/o da documentata attivita'
di  ricerca  svolta  dopo  la  laurea  presso  istituzioni italiane o
straniere  di  livello  universitario  (da  allegare  alla domanda di
ammissione), come indicato all'art. 1 di ogni singola selezione.
    I  titoli  di  studio,  qualora  conseguiti  all'estero, dovranno
essere  debitamente  regolarizzati  dalla  rappresentanza diplomatica
italiana  competente per territorio, equipollenti a quelli richiesti,
in base ad accordi internazionali ovvero alla normativa vigente;
      b) inesistenza.di cause ostative ad instaurare contratti con la
pubblica amministrazione;
      c) non   possono   partecipare  in  alcun  caso  alla  presente
selezione  i  seguenti soggetti di cui al comma 6, dell'art. 51 della
legge   27 dicembre   1997,  n. 449:  personale  di  molo  presso  le
Universita',  gli  Osservatori  astronomici, Astrofisici e Vesuviano,
gli  enti  pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993,
n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e L'ASI.
    Il  personale  delle  amministrazioni pubbliche diverse da quelle
specificate   nel  sopra  citato  punto  c)  ha  la  possibilita'  di
partecipare  alla  selezione  ma puo' essere titolare dell'assegno di
ricerca  solamente  ricorrendo  all'istituto  dell'aspettativa  senza
assegni.
    I  candidati  stranieri  devono  avere,  altresi',  una  adeguata
conoscenza della lingua italiana.
    I  requisiti  di  cui  sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione della domanda di
ammissione alla selezione.
    I candidati sono ammessi con riserva alle selezioni.
    L'amministrazione    puo'   disporre   in   ogni   momento,   con
provvedimento  motivato,  l'esclusione  dalle pubbliche selezioni per
difetto dei requisiti prescritti.
    Questa amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' fra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.