Art. 6. Formulazione e approvazione della graduatoria di merito La votazione complessiva, per ciascun candidato, e' determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, di cui all'art. 5, al voto riportato nel colloquio. La commissione provvede a formulare la graduatoria dei candidati che abbiano conseguito una votazione complessiva di almeno 70 punti, di cui almeno 24 conseguiti al colloquio. La graduatoria di merito e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. A parita' di punteggio si procedera' a sorteggio. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita', conseguenti ai risultati delle graduatorie. Sono dichiarati vincitori di ogni singola selezione i candidati utilmente collocati nelle relative graduatorie di merito sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione alle selezioni. Con provvedimento del direttore amministrativo saranno approvati gli atti concorsuali nonche' le graduatorie di merito unitamente a quella del vincitore di ogni singola selezione. Le graduatorie di merito sono immediatamente efficaci. La graduatoria del vincitore di ogni selezione, sara' pubblicata all'albo del Palazzo Centrale dell'Universita' degli studi di Catania. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed esami" - e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative. Il candidato che abbia superato la valutazione comparativa stipula con l'amministrazione universitaria apposito contratto, che ne regola l'attivita' di collaborazione alla ricerca. L'assegnista vincitore inizia a svolgere l'attivita' di collaborazione alla ricerca dalla data di stipula del contratto sopra citato. Qualora il candidato che precede in graduatoria, non stipuli, entro trenta giorni dalla comunicazione, il contratto di cui al precedente comma, l'amministrazione stipula lo stesso con il candidato in posizione immediatamente successiva in graduatoria entro i trenta giorni successi. L'assegnista puo' recedere dal contratto dando un preavviso di almeno trenta giorni. In caso di mancato preavviso l'amministrazione ha il diritto di trattenere all'assegnista un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo non dato.