Art. 7.

                          Incompatibilita'

    Non  e'  ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo
conferite,   tranne   quelle  concesse  da  istituzioni  nazionali  o
straniere  utili  ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita'
di ricerca dei titolari di assegni.
    L'assegno e' individuale. I beneficiari non possono cumularlo con
i  proventi  derivanti dall'esercizio del commercio, dell'industria o
comunque  da  attivita' imprenditoriali, da altri rapporti di impiego
pubblici   e   privati,   dallo   svolgimento   di  attivita'  libere
professionali  connesse  con  l'iscrizione ad albi professionali (con
l'eccezione  delle attivita' proprie convenzionate dalle strutture di
appartenenza).
    I  titolari  di assegni di ricerca non possono svolgere incarichi
di docenza universitaria, ufficiale o integrativa, conferiti mediante
contratto.
    Fermo  restando  l'integrale  assolvimento  dei propri compiti, i
titolari di assegni possono chiedere, in via eccezionale, di svolgere
incarichi  esterni,  previa  autorizzazione  della  facolta'  che  ha
bandito  l'assegno, a condizione che siano prestati in quanto esperti
nel  proprio  campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento
dei compiti inerenti l'assegno di ricerca.
    Puo'  consentirsi,  compatibilmente  con  le attivita' di ricerca
loro  assegnate  e  previo  parere  favorevole  del  responsabile del
progetto  di  ricerca e autorizzazione della facolta' richiedente, la
partecipazione ad attivita' relative a consulenze o ricerche affidate
all'Universita'   compatibilmente  con  le  specifiche  esigenze  del
committente e della natura stessa della commessa.