Art. 7. Incompatibilita' Non e' ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei titolari di assegni. L'assegno e' individuale. I beneficiari non possono cumularlo con i proventi derivanti dall'esercizio del commercio, dell'industria o comunque da attivita' imprenditoriali, da altri rapporti di impiego pubblici e privati, dallo svolgimento di attivita' libere professionali connesse con l'iscrizione ad albi professionali (con l'eccezione delle attivita' proprie convenzionate dalle strutture di appartenenza). I titolari di assegni di ricerca non possono svolgere incarichi di docenza universitaria, ufficiale o integrativa, conferiti mediante contratto. Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari di assegni possono chiedere, in via eccezionale, di svolgere incarichi esterni, previa autorizzazione della facolta' che ha bandito l'assegno, a condizione che siano prestati in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei compiti inerenti l'assegno di ricerca. Puo' consentirsi, compatibilmente con le attivita' di ricerca loro assegnate e previo parere favorevole del responsabile del progetto di ricerca e autorizzazione della facolta' richiedente, la partecipazione ad attivita' relative a consulenze o ricerche affidate all'Universita' compatibilmente con le specifiche esigenze del committente e della natura stessa della commessa.