Art. 8.

                            Norme comuni

    Gli  assegni  possono essere rinnovati nel limite massimo di otto
anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha
usufruito   della  borsa  per  il  dottorato  di  ricerca,  ai  sensi
dell'art. 51, comma 6, della legge 27dicembre1997, n. 449.
    Al  termine  del periodo, l'assegnista e' tenuto a depositare una
relazione  sull'attivita'  svolta  presso  la  struttura di afferenza
dandone  comunicazione agli Uffici amministrativi. Il consiglio della
facolta'  interessata,  compatibilmente  con  le  risorse finanziarie
disponibili,  su  proposta delle strutture scientifiche di afferenza,
previo  parere sull'attivita' svolta, puo' deliberare il rinnovo fino
al limite massimo consentito.
    La  misura  degli assegni, sulla base dei decreti ministeriali di
cui  all'art. 51,  comma  6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'
stabilita  in  L. 25.000.000  pari  a  L. 12.911,42 annui lordi per i
primi quattro anni dal conferimento dell'assegno, ed in L. 30.000.000
pari a euro  15.493,71 annui lordi per le annualita' successive.
    Per i vincitori, in possesso del titolo di dottore di ricerca, la
misura degli assegni sara' pari a L. 30.000.000 pari a euro 15.493,71
annui  lordi.  Lo  stesso importo sara' attribuito anche a coloro che
avranno  conseguito il suddetto titolo dopo la stipula del contratto,
con   decorrenza  dal  mese  successivo  dell'avvenuta  comunicazione
scritta da parte dell'interessato.
    I  suddetti  importi  -  comprensivi  di tutti gli oneri a carico
dell'amministrazione - saranno erogati al beneficiano in rate mensili
posticipate  e dietro attestazione dell'attivita' svolta, firmata dal
responsabile  della  struttura  interessata  e  dal  responsabile del
progetto di ricerca.
    Come  disposto  dalla  citata  legge  n. 449/1997, gli assegni in
questione  sono esenti da Irpef, applicandosi ad essi le disposizioni
di  cui all'art. 4 della legge n. 476/1984. Sono invece gravati della
ritenuta  previdenziale,  a  norma  dell'art. 2, commi 26 e seguenti,
della  legge  8 agosto  1995,  n. 335 e dell'art. 59, comma 16, della
legge n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
    A favore dei titolari degli assegni sara' stipulata, per tutto il
periodo  di  durata  degli  stessi,  una  polizza assicurativa per la
copertura  del rischio di infortuni e dei fischi professionali in cui
i  medesimi  potrebbero  incorrere  nell'espletamento  dell'attivita'
inerente  gli  assegni.  La  stipula delle polizze assicurative sara'
effettuata  dal competente ufficio dell'amministrazione centrale, con
oneri a carico della facolta' interessata.
    Per  quanto  non  previsto dal presente bando valgono, sempreche'
applicabili,   le   disposizioni  contenute  nelle  norme  citate  in
premessa.
    Il  presente bando sara' pubblicato all'albo del Palazzo Centrale
Universitario  e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4a serie speciale "Concorsi ed esami".
      Catania, 28 luglio 2000
Il rettore: Latteri