Art. 8. Norme comuni Gli assegni possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca, ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27dicembre1997, n. 449. Al termine del periodo, l'assegnista e' tenuto a depositare una relazione sull'attivita' svolta presso la struttura di afferenza dandone comunicazione agli Uffici amministrativi. Il consiglio della facolta' interessata, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, su proposta delle strutture scientifiche di afferenza, previo parere sull'attivita' svolta, puo' deliberare il rinnovo fino al limite massimo consentito. La misura degli assegni, sulla base dei decreti ministeriali di cui all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' stabilita in L. 25.000.000 pari a L. 12.911,42 annui lordi per i primi quattro anni dal conferimento dell'assegno, ed in L. 30.000.000 pari a euro 15.493,71 annui lordi per le annualita' successive. Per i vincitori, in possesso del titolo di dottore di ricerca, la misura degli assegni sara' pari a L. 30.000.000 pari a euro 15.493,71 annui lordi. Lo stesso importo sara' attribuito anche a coloro che avranno conseguito il suddetto titolo dopo la stipula del contratto, con decorrenza dal mese successivo dell'avvenuta comunicazione scritta da parte dell'interessato. I suddetti importi - comprensivi di tutti gli oneri a carico dell'amministrazione - saranno erogati al beneficiano in rate mensili posticipate e dietro attestazione dell'attivita' svolta, firmata dal responsabile della struttura interessata e dal responsabile del progetto di ricerca. Come disposto dalla citata legge n. 449/1997, gli assegni in questione sono esenti da Irpef, applicandosi ad essi le disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 476/1984. Sono invece gravati della ritenuta previdenziale, a norma dell'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dell'art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni. A favore dei titolari degli assegni sara' stipulata, per tutto il periodo di durata degli stessi, una polizza assicurativa per la copertura del rischio di infortuni e dei fischi professionali in cui i medesimi potrebbero incorrere nell'espletamento dell'attivita' inerente gli assegni. La stipula delle polizze assicurative sara' effettuata dal competente ufficio dell'amministrazione centrale, con oneri a carico della facolta' interessata. Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreche' applicabili, le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa. Il presente bando sara' pubblicato all'albo del Palazzo Centrale Universitario e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami". Catania, 28 luglio 2000 Il rettore: Latteri