IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare

    Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599 e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 e successive modificazioni;
    Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;
    Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752 e successive modificazioni;
    Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
    Vista la legge 1o febbraio 1989, n. 53;
    Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 405;
    Visto  il  decreto  legge  18 gennaio  1992, n. 9, convertito con
legge 28 febbraio 1992, n. 217;
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994,
n. 130;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei
pubblici impieghi;
    Visti  i  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
23 marzo  1995  e  8 maggio  1996,  concernenti le determinazioni dei
compensi   da   corrispondere   ai   componenti   delle   commissioni
esaminatrici  ed  al  personale  addetto alla sorveglianza di tutti i
tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche;
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive
modificazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
    Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
    Vista  la  legge  16 giugno  1998, n. 191, art. 3, concernente la
preferenza, a parita' di punteggio, a candidati piu' giovani di eta';
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
    Vista  la lettera n. 62/4-16-1999 del 31 marzo 2000, con la quale
il  Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri  ha richiesto alla
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - dipartimento della funzione
pubblica  l'autorizzazione  ad  indire  concorsi  per il reclutamento
degli  allievi  vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei
carabinieri nell'anno 2001;
    Considerato  che,  alla  data del presente decreto, nell'organico
dei  sovrintendenti  dell'Arma dei carabinieri sono disponibili circa
1.000  posti  vacanti,  da  ricoprire  mediante  concorso  interno  e
successivo  corso  di  aggiornamento  e  formazione  professionale di
durata non inferiore a tre mesi;
    Tenuta   presente  la  situazione  logistica  degli  istituti  di
istruzione dell'Arma dei carabinieri.

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E'  indetto un concorso interno, per titoli ed esame scritto,
per   l'ammissione  al  sesto  corso  trimestrale  di  1.000  allievi
vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di
cui  trenta  riservati  ai  candidati  in  possesso dell'attestato di
bilinguismo  previsto  dall'art.  4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.
    2. I posti sono cosi' ripartiti:
      a) settecento per gli appuntati scelti;
      b) trecento  per  gli  appuntati,  i  carabinieri  scelti  ed i
carabinieri in servizio permanente.
    Per  i  posti  di cui alla precedente lettera a) concorrono anche
gli   appuntati  che  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione  delle domande hanno maturato titolo alla promozione al
grado  di  appuntato  scelto  con decorrenza giuridica non successiva
alla  data  di  scadenza  del  termine suindicato, purche' conseguano
detta  promozione prima dell'approvazione della graduatoria finale di
merito.
    3.  Gli eventuali posti rimasti scoperti in una categoria saranno
devoluti   ai   concorrenti  dell'altra,  idonei  ma  esuberanti,  in
relazione ai rispettivi punteggi conseguiti.