Art. 8.

                       Valutazione dei titoli

    1.  La  commissione esaminatrice procedera', per i soli candidati
risultati  idonei  all'esame  scritto  e  con  modalita'  stabilite e
verbalizzate   in  apposita  riunione  precedente  all'esame  stesso,
all'attribuzione  del  punteggio, nel limite massimo di 30 centesimi,
per il possesso dei sottonotati titoli:
      a) per  gli  anni  di  servizio  prestato nell'Arma, fino ad un
massimo di 3,3 punti (nel conteggio sara' incluso anche il periodo da
allievo  mentre saranno esclusi i periodi indicati all'art. 31, comma
5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198);
      b) per   qualifiche   superiori   a  "nella  media"  o  giudizi
equivalenti  riportati  nell'ultimo  biennio  in  sede di valutazione
caratteristica, fino ad un massimo di 7,2 punti. Non saranno presi in
considerazione  i periodi documentati con modello "L" per assenza del
militare dal servizio;
      c) per le decorazioni e distintivi d'onore di cui agli allegati
"C" ed "E" alla pubblicazione SMD-G-10 "Regolamento per la disciplina
delle uniformi" edizione 1994, fino ad un massimo di 6 punti;
      d) per  le  promozioni straordinarie per meriti eccezionali e/o
benemerenze  d'istituto  a  carabiniere scelto, appuntato o appuntato
scelto, fino ad un massimo di 5,0 punti;
      e) per encomi ed elogi, purche' risultanti a matricola, fino ad
un massimo di 4,5 punti;
      f) per  titoli  di studio superiori alla licenza media, fino ad
un  massimo  di  4  punti.  Qualora il titolo di studio posseduto non
risulti  dalla  documentazione  matricolare, il candidato e' tenuto a
documentarlo  ovvero  a  presentare  dichiarazione sostitutiva con le
modalita'  previste  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403.
    2.  I  titoli di cui al precedente comma saranno valutati ai fini
della maggiorazione di punteggio solo se:
      a) posseduti   alla   data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande;
      b) dichiarati  nella  domanda  di  partecipazione  al concorso,
limitatamente a quelli indicati al precedente comma 1, lettere c), d)
e)  ed  f),  mentre  quelli  indicati  alle  lettere a) e b) verranno
acquisiti dalla documentazione personale.
      3.  In relazione al numero dei candidati, la commissione potra'
avvalersi  dell'ausilio dei comandi di corpo ed essere coadiuvata dal
centro  nazionale  di selezione e reclutamento per la compilazione di
schede riepilogative dei titoli posseduti dai concorrenti.