Art. 8. Valutazione dei titoli 1. La commissione esaminatrice procedera', per i soli candidati risultati idonei all'esame scritto e con modalita' stabilite e verbalizzate in apposita riunione precedente all'esame stesso, all'attribuzione del punteggio, nel limite massimo di 30 centesimi, per il possesso dei sottonotati titoli: a) per gli anni di servizio prestato nell'Arma, fino ad un massimo di 3,3 punti (nel conteggio sara' incluso anche il periodo da allievo mentre saranno esclusi i periodi indicati all'art. 31, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198); b) per qualifiche superiori a "nella media" o giudizi equivalenti riportati nell'ultimo biennio in sede di valutazione caratteristica, fino ad un massimo di 7,2 punti. Non saranno presi in considerazione i periodi documentati con modello "L" per assenza del militare dal servizio; c) per le decorazioni e distintivi d'onore di cui agli allegati "C" ed "E" alla pubblicazione SMD-G-10 "Regolamento per la disciplina delle uniformi" edizione 1994, fino ad un massimo di 6 punti; d) per le promozioni straordinarie per meriti eccezionali e/o benemerenze d'istituto a carabiniere scelto, appuntato o appuntato scelto, fino ad un massimo di 5,0 punti; e) per encomi ed elogi, purche' risultanti a matricola, fino ad un massimo di 4,5 punti; f) per titoli di studio superiori alla licenza media, fino ad un massimo di 4 punti. Qualora il titolo di studio posseduto non risulti dalla documentazione matricolare, il candidato e' tenuto a documentarlo ovvero a presentare dichiarazione sostitutiva con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. 2. I titoli di cui al precedente comma saranno valutati ai fini della maggiorazione di punteggio solo se: a) posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande; b) dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, limitatamente a quelli indicati al precedente comma 1, lettere c), d) e) ed f), mentre quelli indicati alle lettere a) e b) verranno acquisiti dalla documentazione personale. 3. In relazione al numero dei candidati, la commissione potra' avvalersi dell'ausilio dei comandi di corpo ed essere coadiuvata dal centro nazionale di selezione e reclutamento per la compilazione di schede riepilogative dei titoli posseduti dai concorrenti.