Art. 9.

            Formazione ed approvazione delle graduatorie

    1.  La  commissione  di  cui  al  precedente  art. 6 formera' due
distinte  graduatorie finali di merito degli idonei alla prova di cui
al precedente art. 7:
      a) degli appuntati scelti;
      b) degli  appuntati,  dei carabinieri scelti e dei carabinieri,
sulla  base  dei  punti  attribuiti  a ciascun concorrente nell'esame
scritto,  maggiorati  del punteggio attribuito per i titoli di cui al
precedente   art. 8.   Gli   idonei  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo, inseriti in un elenco compilato in ordine decrescente di
punteggio,  verranno  inseriti  preliminarmente  nelle graduatorie di
competenza,   fino  ad  esaurimento  dei  posti  loro  riservati  dal
precedente  art. 1,  comma 1. Successivamente verranno inseriti nelle
rispettive graduatorie i rimanenti idonei.
    2.  A  parita'  di  punteggio  prevalgono, nell'ordine, il grado,
l'anzianita'  di  grado,  l'anzianita'  di servizio e la piu' giovane
eta'.
    3.  I  posti  rimasti  eventualmente  scoperti  in  una categoria
saranno  devoluti,  in  ordine  di graduatoria, ai concorrenti idonei
risultati  esuberanti nell'altra, in relazione ai rispettivi punteggi
conseguiti, ferma restando la riserva di cui al precedente comma 1.
    4.   Le  graduatorie  dei  candidati  dichiarati  idonei  saranno
approvate con provvedimento del direttore generale.
    5. La posizione in graduatoria verra' comunicata agli interessati
a cura del centro nazionale di selezione e reclutamento.
    6.  I  concorrenti  utilmente collocati nelle graduatorie fino al
completamento  delle  aliquote  di cui al precedente art. 1, comma 2,
saranno  dichiarati vincitori ed ammessi a frequentare il sesto corso
trimestrale allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti.