Art. 3.
    Alla  domanda  di  partecipazione  all'esame  d'idoneita'  dovra'
essere  allegata  la  documentazione  attestante  il  versamento  del
corrispettivo  di  cui  all'art.  2  della  delibera  n.  12234 del 2
dicembre  1999,  nella misura fissata di L. 150.000 da versarsi, pena
l'esclusione  dalla  partecipazione, con una delle seguenti modalita'
alternative:
      bonifico  bancario  sul conto corrente n. 11170.33 intestato a:
CONSOB/Gestione  contribuzioni,  via  Isonzo,  19/D-E  -  00198 Roma,
presso  Banca  di Roma - Agenzia n. 116, via Piave, 88 - 00187 Roma -
Cod. 3002.3 - CAB 03260.7;
      versamento  sul conto corrente postale n. 54194006 intestato a:
CONSOB/Gestione  contribuzioni,  via  Isonzo,  19/D-E  -  00198 Roma,
utilizzando bollettino di versamento a quattro sezioni.
    All'atto  di  pagamento  devono  essere tassativamente indicati i
seguenti  dati relativi al soggetto tenuto al pagamento, che dovranno
risultare dalla documentazione attestante il pagamento stesso:
      a) nome e cognome;
      b) codice fiscale, per i residenti in Italia;
      c) indirizzo;
      d) codice della causale del versamento ("CEA1");
      e) descrizione  della  causale del versamento (art. 2, delibera
n. 12234/99).
    Per  i  pagamenti  effettuati  mediante bonifico bancario, i dati
sopracitati devono essere indicati come segue:
      il  codice fiscale, unitamente al nome e cognome, nella sezione
del  modulo  di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni
anagrafiche del soggetto tenuto al pagamento;
      il  codice  e la descrizione della causale del pagamento, nella
sezione   del   modulo  di  bonifico  che  prevede  l'indicazione  di
informazioni per il destinatario.
    Per i pagamenti effettuati mediante versamento sul conto corrente
postale,  il  codice  fiscale  del soggetto tenuto al pagamento ed il
codice  e  la  descrizione  della causale del pagamento devono essere
indicati  sul  retro  del  bollettino di versamento a quattro sezioni
nell'apposito spazio per la causale del versamento.
    L'eventuale  esclusione  dell'esame e' disposta dalle commissioni
regionali o provinciali con provvedimento motivato.