Art. 6.
    Le  domande  presentate  o  spedite  dopo la scadenza del termine
stabilito  dal  precedente  art. 4, le domande non accompagnate dalla
documentazione  richiesta,  le  domande  inviate alla CONSOB ovvero a
commissioni   regionali   o   provinciali  incompetenti  non  saranno
considerate valide.
    Le  commissioni  regionali  o  provinciali  non  assumono  alcuna
responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata
oppure  tardiva  comunicazione  del  cambiamento di recapito indicato
nella  domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne'
per  mancata  restituzione  dell'avviso  di  ricevimento  in  caso di
spedizione per raccomandata.