Art. 9.
    Il   superamento   della   prova   orale  sara'  comunicato  agli
interessati subito dopo l'effettuazione della stessa.
    Al  momento  dell'iscrizione all'albo, le commissioni regionali o
provinciali  accerteranno il possesso, in capo a ciascun richiedente,
del   titolo  di  studio  non  inferiore  al  diploma  di  istruzione
secondaria  superiore,  rilasciato  a  seguito  di  corso  di  durata
quinquennale,  o  del  titolo  di  studio estero equipollente, di cui
all'art.  3,  comma  1,  del  decreto del Ministero del tesoro n. 472
dell'11  novembre  1998,  nonche' degli altri requisiti richiesti per
l'iscrizione medesima.