Art. 9. Il superamento della prova orale sara' comunicato agli interessati subito dopo l'effettuazione della stessa. Al momento dell'iscrizione all'albo, le commissioni regionali o provinciali accerteranno il possesso, in capo a ciascun richiedente, del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale, o del titolo di studio estero equipollente, di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministero del tesoro n. 472 dell'11 novembre 1998, nonche' degli altri requisiti richiesti per l'iscrizione medesima.