IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981; Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567; Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 in quanto applicabile; Visto il Decreto Rettorale n. 54 dell'8 febbraio 1999, con il quale e' stato approvato il nuovo Statuto dell'universita' degli studi di Torino, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 1999; Visto il C.C.N.L. del comparto universita', sottoscritto in data 21 maggio 1996; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693; Vista la legge 28 novembre 1996 n. 608; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662; Vista la legge 31 dicembre 1996 n. 675; Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191; Vista la legge 8 luglio 1998 n. 230; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449; Vista la legge 18 febbraio 1999 n. 28; Visto il Decreto Rettorale d'Urgenza n. 64 del 2 agosto 1999, con cui e' stato emanato il regolamento sull'accesso all'impiego; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488; Considerato che risultano vacanti e disponibili presso questa Universita' n. 2 posti di operatore dl elaborazione dati, quinta qualifica funzionale, area funzionale delle strutture di elaborazione dati; Considerato che la copertura del posto in questione e' stata autorizzata con deliberazione del consiglio di amministrazione in data 26 gennaio 2000; Conserato che il posto suddetto residua dall'applicazione della mobilita' interateneo ai sensi dell'art. 37 del C.C.N.L. del comparto universita'; Considerato che risultano inoperanti, in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.487/94, le riserve previste dal decreto legislativo n. 196/1995 e dalla legge n. 574/1980; Preso atto che e' stato rispettato, per le spese del personale, il vincolo del 90% dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario previsto dall'art. 51 comma 4, della legge 27 dicembre 1997 n. 449; Esaminato ogni opportuno elemento: Decreta Art. 1 Numero posti E' indetto concorso pubblico, per esami, a n. 2 posti di operatore di elaborazione dati - quinta qualifica funzionale, area funzionale delle strutture di elaborazione dati presso questo Ateneo. E' prevista la riserva del 50% dei posti messi a concorso, pari a un posto, per coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge n. 68/1999 nei limiti della complessiva quota d'obbligo del 7% dei lavoratori occupati. Coloro che intendono avvalersi della riserva prevista dal presente articolo, ovvero abbiano titoli di precedenza o preferenza di cui all'art. 7 del presente bando, devono farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso. L'Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.