Art. 10.

Presentazione  dei  documenti  per  la  costituzione  del rapporto di
                               lavoro

    I   vincitori,   ai  fini  dell'accertamento  dei  requisiti  per
l'assunzione,  saranno  invitati,  a  mezzo  raccomandata a.r. o nota
telegrafica,   a   presentare,  entro  trenta  giorni  dall'effettiva
assunzione  in servizio, i seguenti documenti, attestanti il possesso
dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando:
      1) Autocertificazione (da compilare presso l'ufficio competente
di questa Universita') relativa a:
        data e luogo di nascita;
        possesso   della   cittadinanza   italiana  o  di  uno  Stato
dell'Unione Europea e godimento dei diritti politici;
        posizione riguardante gli obblighi di leva;
        possesso  del  titolo  di  studio  richiesto per l'accesso al
concorso;
        assenza di eventuali procedimenti penali pendenti oppure:
      certificati    rilasciati   dalle   Autorita'   competenti   in
conformita' alla normativa vigente.
    E'  comunque fatta salva la facolta' di questa amministrazione di
verificare   la   veridicita'  e  l'autenticita'  delle  attestazioni
prodotte.   In  caso  di  falsa  dichiarazione  sono  applicabili  le
disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
      2)  Certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale
competente  per  territorio  da  cui  risulti  che  l'interessato  e'
fisicamente  idoneo all'impiego per il quale e' preposto ed e' esente
da  imperfezioni  che  possano  comunque  influire sul rendimento del
servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai
sensi  dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. lI certificato
deve  contenere  l'espressa dichiarazione che l'interessato e' esente
da  malattie  che  possano  mettere  in  pericolo la salute pubblica;
qualora  sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato
deve  altresi'  farne  menzione  ed indicare se l'imperfezione stessa
menomi l'attitudine al servizio.
    Per  quanto  riguarda  gli invalidi (di guerra, civili di guerra,
per  servizio, del lavoro, civili), il certificato medico, rilasciato
dalla  A.S.L.  competente  per  territorio,  deve contenere, oltre ad
un'esatta   descrizione   delle   condizioni  attuali  dell'invalido,
risultanti   da  un  esame  obiettivo,  anche  la  dichiarazione  che
l'invalido  non  ha perduto ogni capacita' lavorativa e che egli, per
la  natura  ed il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo'
riuscire  di  danno  alla  salute ed alla incolumita' dei compagni di
lavoro  ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico e'
compatibile  con  l'esercizio delle mansioni relative all'impiego cui
aspira.
    Il  certificato  medico  deve  essere prodotto conformemente alle
leggi sul bollo ed ha validita' di sei mesi dalla data del rilascio.
      3) Fotocopia del codice fiscale
    All'atto  dell'assunzione,  dovranno,  altresi',  essere  rese le
seguenti   dichiarazioni  presso  il  competente  ufficio  di  questa
universita':
      1)  Dichiarazione attestante che il candidato non ricopre altri
impieghi alle dipendenze dello Stato, delle Province, dei Comuni o di
altri Enti Pubblici o Privati
      2)  Dichiarazione  di opzione per il nuovo impiego, nel caso in
cui  l'interessato  sia  alle dipendenze di un ente statale, ai sensi
dell'art. 8 della legge 18 marzo 1958 n. 311;
      3) Denuncia dei servizi prestati resa a norma dell'art. 145 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
    I  nuovi  assunti  saranno  invitati a regolarizzare entro trenta
giorni la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.
    Ai  soggetti  riconosciuti  handicappati  ai  sensi  della  legge
5 febbraio  1992,  n. 104,  saranno  applicate le disposizioni di cui
all'art. 22 della legge stessa.