Art. 2.
    In  caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi,
di decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute,
ovvero   nei  casi  di  cui  all'art. 4,  comma 1,  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica del 19 ottobre 1998, n. 390, concernenti
i  componenti  elettivi,  nella  commissione giudicatrice subentra il
docente non eletto che abbia riportato il maggior numero di voti. Nei
casi  di  cui  al  presente  articolo, la sostituzione del componente
designato  avviene  con  le  medesime  modalita'  di  cui all'art. 3,
comma 3, del predetto decreto del Presidente della Repubblica.