Art. 3.
    Il  presente  decreto  verra' inviato, per la pubblicazione, alla
Gazzetta  Ufficiale.  Dalla  data  della  pubblicazione cominciera' a
decorrere  il  termine  previsto  dall'art. 9  del  decreto-legge del
21 aprile  1995,  n. 120,  convertito, con modificazioni, dalla legge
del 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte
dei  candidati,  di  eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso   tale   termine   e,  comunque,  dopo  l'insediamento  della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.