Art. 3. Il presente decreto verra' inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale. Dalla data della pubblicazione cominciera' a decorrere il termine previsto dall'art. 9 del decreto-legge del 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.