IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 Gennaio 1957,
n. 3;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
    Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15
    Vista  la  legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni
ed integrazioni;
    Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 ed in particolare l'art. 84
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
24 settembre 1981;
    Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;
    Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
    Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  legge  24 dicembre  1993,  n. 537  ed  in  particolare
l'art. 5;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693;
    Vista   la   legge   31   dicembre   1996,  n. 675  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
    Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
    Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
    Vista  la  legge  28 dicembre  1995,  n. 549,  ed  in particolare
l'art. 1, quarto comma, e l'art. 31;
    Visto  il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti
del comparto Universita' stipulato in data 21 maggio 1996;
    Vista   la  legge  18 febbraio  1999,  n. 28  ed  in  particolare
l'art. 8;
    Considerato che le riserve di cui all'art. 5, comma 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 487/1994 risultano inoperanti;

                               Ordina:


                               Art. 1.

    E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per titoli ed esami, per la
copertura  di  un  posto  di  funzionario  tecnico,  ottava qualifica
funzionale,  area  funzionale,  tecnico-scientifica e socio-sanitaria
presso il dipartimento di scienze farmaceutiche di questo Ateneo.
    L'amministrazione  garantisce  parita'  e  pari  opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 2.


                  Requisiti generali di ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli  italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea;
      2)  diploma  di  laurea  in:  Farmacia,  Chimica  e  tecnologia
farmaceutiche, Chimica.
    Indipendentemente  dal  possesso  del  suddetto titolo di studio,
potra'  partecipare  al concorso, ai sensi dell'art. 84, terzo comma,
della  legge  n. 312/1980,  il  personale  delle  Universita' e degli
Istituti  di  istruzione  universitaria  in servizio da almeno cinque
anni senza demerito nella qualifica immediatamente inferiore.
    I   titoli   di   studio   conseguiti  all'estero  devono  essere
riconosciuti  equipollenti  a  quello suindicato - in base ad accordi
internazionali  ovvero con le modalita' di cui all'art. 332 del testo
unico  31 agosto  1933,  n. 1592  - alla data di scadenza del termine
utile  per  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al
concorso.
      3) idoneita' fisica all'impiego.
    L'amministrazione  ha  facolta'  di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.
    Non  possono  essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi
dall'elettorato  politico  attivo,  nonche'  coloro  che  siano stati
destituiti    o   dispensati   dall'impiego   presso   una   pubblica
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero
siano  stati  dichiarati  decaduti da altro impiego statale, ai sensi
dell'art. 127,   lettera  d),  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti  lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    I  cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  Europea dovranno
godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza.
    I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.

                               Art. 3.


                        Domande di ammissione

    La  domanda  di  ammissione al concorso, redatta in carta libera,
dovra'  essere  presentata  al  Magnifico Rettore - Universita' degli
Studi  di  Ferrara,  via  Savonarola  n. 9  - 44100 Ferrara, entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a  quello  della  data  di  pubblicazione  del  presente  bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    La  domanda di ammissione al concorso si considerera' prodotta in
tempo  utile  anche  se  spedita  a  mezzo  raccomandata ar. entro il
termine  indicato.  A  tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
    Qualora  il  termine di scadenza indicato cada in giorno festivo,
la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
    La  domanda deve essere redatta secondo l'unito modello (Allegato
A) fornito anche per via telematica (http://www.unife.it)
    Ai  sensi  di  quanto  sopra  disposto dall'art. 3, comma 5 della
legge 127/1997 la sottoscrizione della domanda non va autenticata.
    Nella  domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio
cognome  e  nome, data e luogo di nascita. Le donne coniugate debbono
indicare il cognome da nubile.
    I   candidati   devono   inoltre   dichiarare  sotto  la  propria
responsabilita':
      1) la propria residenza;
      2) la cittadinanza posseduta;
      3)  di  essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il
Comune  ed  indicando  eventualmente  i motivi della non iscrizione o
della  cancellazione  dalle  medesime; i candidati cittadini di Stati
esteri  dovranno  dichiarare  di godere dei diritti civili e politici
negli  Stati  di  appartenenza  o  provenienza,  ovvero  i motivi del
mancato godimento degli stessi;
      4)  di  non  aver  riportato  condanne  penali  o  le eventuali
condanne  riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e
gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
      5)  il possesso e la descrizione del titolo di studio richiesto
dal punto 2) del precedente art. 2 del presente bando.
    I  candidati  che partecipano ai sensi dell'art. 84, terzo comma,
della   legge   n. 312/1980,  debbono  dichiarare,  in  mancanza  del
prescritto  titolo  di studio, di essere in servizio da almeno cinque
anni senza demerito nella qualifica immediatamente inferiore.
      6)  la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per
i cittadini italiani);
      7)  di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego al quale il concorso si riferisce;
      8)    gli   eventuali   servizi   prestati   presso   pubbliche
amministrazioni  e  le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
      9)  di  non  essere  stato destituito o dispensato dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
statale,  ai  sensi  dell'art. 127, lettera d), del testo unico delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
10 gennaio  1957,  n. 3,  per  aver  conseguito l'impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile (la
dichiarazione  va  resa  anche  in  assenza  di  rapporti di pubblico
impiego);
      10) il possesso di eventuali titoli di preferenza, a parita' di
valutazione,  di  cui  all'art. 5,  quarto  comma,  del  decreto  del
Presidente   della  Repubblica  487/1994,  cosi'  come  indicati  nel
successivo  art. 7  del  presente  bando.  Tali  titoli devono essere
posseduti   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione delle domande di ammissione al concorso;
      11)  i titoli, ovvero l'autocertificazione dei medesimi, che si
allegano alla domanda ai fini della valutazione.
    Nella  domanda  deve essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso.
    Ogni    eventuale    variazione    dello   stesso   deve   essere
tempestivamente  comunicata  all'Ufficio  cui  e'  stata  indirizzata
l'istanza di partecipazione.
    La partecipazione al concorso comporta il versamento di una tassa
di  L. 15.000  (e  7,75)  da  effettuarsi  sul conto corrente postale
n. 11861440  intestato  a:  Universita'  degli  Studi  di  Ferrara  -
Rimborsi   spese   -   Servizio  tesoreria,  indicando  come  causale
obbligatoria: Tassa di concorso per un posto di Funzionario tecnico".
L'attestazione  dell'avvenuto  pagamento  (in  originale) deve essere
allegata alla domanda.
    I  candidati  portatori  di  handicap,  potranno richiedere nella
domanda   di   partecipazione   al   concorso   i  benefici  previsti
dall'art. 20, legge 5 febbraio 1992, n. 104, allegando - in originale
o  in  copia  autenticata  -  certificazione  relativa allo specifico
handicap   rilasciata   dalla   commissione   medica  competente  per
territorio.
    I  candidati  cittadini  degli  Stati  membri dell'Unione Europea
debbono  dichiarare  altresi' di godere dei diritti civili e politici
anche  negli  Stati  di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi
del  mancato  godimento; dovranno, altresi', specificare se il titolo
di  studio,  qualora  conseguito  all'estero,  sia stato riconosciuto
equipollente a quello italiano richiesto.
    L'Amministrazione   non  assume  alcuna  responsabilita'  per  la
dispersione  di  comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito  da  parte  del  concorrente  oppure  da  mancata  o tardiva
comunicazione  del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne'   per   eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  o  comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
    Non   verranno   prese  in  considerazione  le  domande  che  non
perverranno nel termine stabilito dal bando.

                               Art. 4.


                       Esclusione dal concorso

    I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
    L'esclusione  per  difetto  dei  requisiti  e'  disposta con nota
motivata del direttore amministrativo.

                               Art. 5.


                      Commissione Giudicatrice

    La  Commissione  Giudicatrice  del  concorso e' costituita con le
modalita' indicate nell'art. 9, secondo comma, lettera a) del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
    Ai  sensi  del  sesto  comma  del  citato  art. 9 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 487/1994  alla suddetta commissione
potranno essere aggregati membri aggiunti per le materie speciali.

                               Art. 6.


                            Prove d'esame

    Gli  esami  consisteranno in due prove scritte, una delle quali a
contenuto  teorico-pratico,  e  in  una  prova orale come da allegato
programma (Allegato B).
    La  data  ed  il luogo di svolgimento delle prove scritte saranno
comunicati  ai  candidati  mediante raccomandata a.r., non meno di 15
giorni  prima  della  data  fissata  per  l'effettuazione delle prove
stesse.
    Ad ognuna delle due prove scritte sono riservati 20 punti.
    Conseguono  l'ammissione  al  colloquio  i  candidati che abbiano
riportato  in  ognuna  delle due prove una votazione di almeno 14 dei
venti punti disponibili.
    L'avviso  per la presentazione al colloquio sara' dato ai singoli
candidati  almeno  venti  giorni  prima di quello in cui essi debbono
sostenerlo   mediante   raccomandata  a.r.  Ai  medesimi  sara'  data
contemporaneamente  comunicazione  del voto riportato nelle prime due
prove.
    Il  colloquio  si  svolgera'  in  un'aula  aperta al pubblico, di
capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
    Al  termine  di  ogni seduta dedicata al colloquio la commissione
forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da
ciascuno  riportato;  tale  elenco verra' affisso all'albo della sede
ove si svolgeranno gli esami.
    Il  colloquio  si intendera' superato con una votazione di almeno
14 dei venti punti disponibili.
    Per  essere  ammessi  a  sostenere  le  prove d'esame i candidati
dovranno  essere  muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti
documenti di riconoscimento in corso di validita':
      carta d'identita';
      patente;
      tessera di riconoscimento postale;
      libretto di porto d'armi;
      passaporto.

                               Art. 7.


                             T i t o l i

    Ai titoli sono riservati 30 punti.
    I titoli valutabili e il relativo punteggio sono i seguenti:
      Titolo di studio, tenuto conto della valutazione o del giudizio
finale riportato: fino ad un massimo di punti 3.
      Titoli di servizio: fino ad un massimo di punti 3.
      Pubblicazioni: fino ad un massimo di punti 18.
      Diplomi   o  attestati  di  specializzazione  e  qualificazione
professionale  o  altra  idonea  documentazione  da cui sia possibile
dedurre  attitudini  professionali  in  relazione  alle  mansioni  da
svolgere: fino ad un massimo di punti 6.
    I   titoli   possono  essere  prodotti  in  originale,  in  copia
autenticata   ovvero   in   copia   fotostatica  dichiarata  conforme
all'originale   mediante   dichiarazione   sostitutiva  dell'atto  di
notorieta',  ai  sensi  dell'art. 2  del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, utilizzando a tal fine l'allegato
C al presente bando.
    Le  eventuali pubblicazioni dovranno essere prodotte in originale
ovvero  in  fotocopia,  purche'  venga  contestualmente  allegata una
dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta', nella quale il
candidato  dichiari  i  titoli  dei lavori, gli autori, i riferimenti
bibliografici  necessari  alla  individuazione  dei  lavori, e che le
fotocopie allegate corrispondono alle opere indicate.
    La  valutazione  dei  titoli,  previa individuazione dei criteri,
verra'  effettuata  dopo le prove scritte e prima che si proceda alla
correzione dei relativi elaborati.
    La  valutazione dei titoli verra' comunicata ai candidati ammessi
a  sostenere  il  colloquio, contestualmente alla convocazione per lo
stesso.
    I documenti e le pubblicazioni prodotti dai candidati non saranno
restituiti da questa Amministrazione.

                               Art. 8.


                 Preferenza a parita' di valutazione

    Questa  Amministrazione  provvedera'  a  comunicare  ai candidati
eventuali situazioni di parita' di valutazione.
    I  candidati  interessati  dovranno  far  pervenire,  al  Rettore
dell'Universita'  degli studi di Ferrara, via Savonarola n. 9 - 44100
Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi al
ricevimento  della  suddetta  comunicazione,  i  documenti  in  carta
semplice  attestanti  il possesso dei titoli preferenza, a parita' di
valutazione,  gia'  indicati  nella domanda. Da tali documenti dovra'
risultare  inoltre  che  il  requisito  era  posseduto  alla  data di
scadenza  del  termine  utile  perla  presentazione  della domanda di
ammissione al concorso.
    E'  facolta'  dei candidati presentare, in luogo dei sopra citati
documenti,  una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (ai
sensi dell'art. 4 della legge n. 15/68).
    A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18)  coniugati  e  i  non  coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20)  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla minore eta'.

                               Art. 9.


            Formazione ed approvazione della graduatoria

    La  votazione  complessiva  e'  determinata sommando il punteggio
conseguito  nella valutazione dei titoli ai punteggi conseguiti nelle
singole prove d'esame.
    La  graduatoria  definitiva  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste nel precedente art. 8.
    Sono  dichiarati  vincitori  del  concorso, i candidati utilmente
collocati   nella   graduatoria   di  merito  nei  limiti  dei  posti
complessivamente messi a concorso.
    La  graduatoria  di merito, unitamente a quella dei vincitori, e'
approvata  con  ordinanza  dell'Amministrazione  ed e' immediatamente
efficace. Detta ordinanza sara' pubblicata nell'Albo dell'Universita'
degli studi di Ferrara e nel sito Web: http://www.unife.it.
    Di  tale  pubblicazione  sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di
detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
    La  graduatoria rimarra' efficace per un termine di diciotto mesi
dalla data di pubblicazione sopraindicata, per eventuali coperture di
posti  per i quali il concorso e' stato bandito e che successivamente
ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
    Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.

                              Art. 10.


                       Assunzione in servizio

    Il   candidato  dichiarato  vincitore  sara'  invitato,  a  mezzo
raccomandata  a.r.,  a stipulare in conformita' a quanto previsto dal
Contratto   collettivo   nazionale   dei   dipendenti   del  compatto
dell'Universita',   il   contratto  di  lavoro  individuale  a  tempo
indeterminato   per   l'assunzione   a  funzionario  tecnico,  ottava
qualifica, area funzionale: tecnico-scientifica e socio-sanitaria con
diritto  al  trattamento  economico iniziale previsto dal sopracitato
contratto.
    L'Amministrazione,  all'atto  della stipulazione del contratto di
lavoro individuale, invitera' il vincitore a presentare, entro trenta
giorni,  la  documentazione  prescritta dalle disposizioni vigenti ed
indicata nel bando. Entro il medesimo termine l'interessato e' tenuto
a  dichiarare,  sotto  la  propria responsabilita' di non avere altri
rapporti  di  impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna
delle  situazioni  di  incompatibilita'  richiamate  dall'art. 58 del
decreto  legislativo n. 29/1993, ovvero a presentare la dichiarazione
di opzione per la nuova amministrazione.
    Scaduto  inutilmente  il  termine  sopracitato,  e fatta salva la
possibilita' di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel caso
di  comprovato  impedimento, non si dara' luogo alla stipulazione del
contratto,  ovvero  si  provvedera',  per i rapporti gia' instaurati,
all'immediata  risoluzione dei medesimi. Comporta altresi l'immediata
risoluzione  dal rapporto di lavoro la mancata assunzione in servizio
nel  termine  assegnato,  salvo  comprovati  e giustificati motivi di
impedimento.  In  tale  caso  l'amministrazione,  valutati  i motivi,
proroga  il termine per l'assunzione, compatibilmente con le esigenze
di servizio.
    L'assunzione  in  servizio e' comunque subordinata all'esistenza,
al   momento,   dell'apposita   copertura  finanziaria  nel  bilancio
d'Ateneo.
    Il  periodo  di  prova ha la durata di mesi tre e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.
    Decorsa la meta' del periodo di prova di cui al precedente comma,
nel  restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto
in  qualsiasi  momento  senza  obbligo di preavviso ne' di indennita'
sostitutiva del preavviso.
    Il   recesso   opera   dal   momento   della  comunicazione  alla
controparte.
    Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in  servizio e allo stesso viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
    In  caso  di  recesso  la  retribuzione  viene  corrisposta  fino
all'ultimo  giorno  di  effettivo  servizio,  compresi  i ratei della
tredicesima mensilita'; spetta altresi' al dipendente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.

                              Art. 11.


            Documenti di rito per la nomina dei vincitori

    Il  dipendente,  ai  fini  dell'accertamento  dei  requisiti  per
l'ammissione  all'impiego  di cui al presente bando, sara' invitato a
presentare  a  questa Universita', entro 30 giorni dalla stipulazione
del  contratto  di  lavoro  individuale, i sottoelencati documenti di
rito:
      1)  certificato  medico rilasciato dall'unita' sanitaria locale
competente  per  territorio  o da un medico militare o dall'ufficiale
sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato
e'  fisicamente  idoneo  al  servizio  continuativo ed incondizionato
all'impiego al quale concorre. Nel suddetto certificato dovra' essere
precisato  che  si e' eseguito l'accertamento sierologico del sangue,
ai  sensi  dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il
candidato  sia  affetto da qualche imperfezione fisica il certificato
ne  deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa
non  e'  tale  da menomare l'attitudine dell'aspirante all impiego al
quale concorre;
    Tale  certificato  deve  essere  di data non anteriore a sei mesi
rispetto alla comunicazione dell'esito del concorso.
      2)  dichiarazione  resa  ai  sensi degli art. 2 e 4 della legge
4 gennaio  1968, n. 15 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 dalla quale risulti:
      a) data e luogo di nascita;
      b) cittadinanza;
      c) godimento dei diritti politici;
      d) la  posizione  agli  effetti dell'adempimento degli obblighi
militari (solo per i cittadini italiani);
      e)   l'inesistenza   di   condanne   penali   che   impediscano
l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
      f) il numero del codice fiscale;
      g) la composizione del nucleo familiare
      h) gli  impieghi  ricoperti  alle dipendenze dello Stato, delle
province,  dei  comuni  o di altri enti pubblici o privati e, in caso
affermativo,  l'opzione  per  il  nuovo  impiego ai sensi dell'art. 8
della legge 18 marzo 1958, n. 311.
    La   dichiarazione   relativa   al   punto   c)   deve  riportare
l'indicazione  del  possesso  del requisito alla data di scadenza del
bando.
    I  candidati  invalidi  di  guerra  e assimilati devono produrre,
altresi',  ai  sensi dell'art. 19, 2o comma, della legge n. 482/1968,
una  dichiarazione  legalizzata di un ufficiale sanitaria comprovante
che  invalido,  per  la  natura  e  il  grado della sua invalidita' o
mutilazione,   non  puo'  riuscire  di  pregiudizio  alla  salute  ed
incolumita' dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.
    L'amministrazione si riserva comunque la facolta' di sottoporre a
visita medica di controllo i vincitori del concorso.
    Tali  documenti  si  considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di ricevimento entro il
temine  suindicato; a tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una  traduzione in lingua italiana, certificata conforme al
testo  straniero, redatto dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
    I  profughi  dei  territori  di  confine  hanno  facolta' di fare
riferimento  ai  documenti gia' presentati ad altri pubblici uffici o
ad  atti  esistenti  dai quali risultino le posizioni giuridiche e di
fatto  da  comprovare;  in  tal caso essi dovranno indicare, per tali
documenti,  l'autorita'  che Ii ha rilasciati o gli uffici presso cui
sono depositati.

                              Art. 12.


                    Responsabile del procedimento

    Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'art. 5 della legge 7 agosto
1990,  n. 241  il responsabile del procedimento concorsuale di cui al
presente   bando   e'   il  dott.  Alessandro  Perfetto,  funzionario
amministrativo  -  Universita' degli Studi di Ferrara, via Savonarola
n. 9   -   44100   Ferrara,   tel. 0532/293343-293336-293344   -  Fax
0532/293337 - E-mail concorsiunife.it

                              Art. 13.


                     Norme finali e transitorie

    Per  quanto  non  previsto dal presente bando valgono, sempreche'
applicabili,  le  disposizioni  in  materia  di accesso agli impieghi
nella pubblica amministrazione.
    I  dati  personali  trasmessi  dai  candidati  con  le domande di
partecipazione  al concorso, ai sensi degli artt. 10 e 12 della legge
n. 675/1996,  saranno  trattati  per  le  finalita' di gestione della
procedura  concorsuale e dell'eventuale procedimento di assunzione in
servizio.
      Ferrara, 28 luglio 2000
Il direttore amministrativo: Cariani